|
Data: 25/02/2014 12:30:00 - Autore: Sabrina Caporale Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 gennaio – 20 febbraio 2014, n. 4026. La legge 24
dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto “Norme di attuazione del protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale”, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all'articolo
1, comma Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. La nuova disciplina, in altre parole, ha sostituito la vecchia dicitura prevista nel previgente art. 13 della legge n. 118 del 1971, di “incollocati” con la nuova e più ampia espressione “che non svolgono attività lavorativa”, di cui occorre, peraltro, fornire una diversa dimostrazione. Sul punto, precisa
la Cassazione che, «in tema di invalidità civile, la prova del requisito del
mancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiare
dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13, legge 21 aprile 1971, n. 118,
come novellato dall'art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può
essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche
se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che
può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di
efficacia probatoria in sede giurisdizionale - cfr., in tal senso, Cass. 20
dicembre 2010, n. 25800; id., 12 novembre 2012 n. 19651; 4 giugno 2013, n.
14121 -. Si è, in particolare, ritenuta tale impostazione valida anche ai fini
dell'applicazione del nuovo testo della legge n. 118 del 1971, art. Il tutto è, altresì', confermato alla luce del principio parzialmente diverso stabilito da questa Corte con la sentenza n. 22113/2009, secondo cui «ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'età pensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro, richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione" (…)». Nei giudizi civili, dunque, nessuna efficacia probatoria può essere riconosciuta alle mere dichiarazioni di tipo autocertificatorio. |
|