Data: 25/02/2014 16:30:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo
Avv. Silvia Delcuratolo
E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it

Se il coniuge non paga la metà delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) dei figli minori, per procedere all'esecuzione forzata ai suoi danni bisogna rivolgersi al giudice affinché accerti la sussistenza delle condizioni di fatto per l'esborso e l'esatto ammontare di quanto dovuto. 
Infatti, secondo la Cassazione, l'ordinanza presidenziale, che stabilisce temporaneamente l'entità dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli, è titolo esecutivo e consente l'esecuzione forzata limitatamente alle obbligazioni già determinate nel loro ammontare, quali, appunto, l'obbligo di mantenimento, ma non anche per quelle che debbano essere affrontate successivamente, quali quelle scolastiche e mediche.
Secondo la Cassazione, infatti, "All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci (...) i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare.".


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