Data: 25/02/2014 12:00:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo
Avv. Silvia Delcuratolo
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Il Tribunale di Palermo, dichiarando il divorzio tra due coniugi, aveva negato alla moglie il diritto all'assegno divorzile - nonostante ...l'evidente sproporzione esistente fra i redditi dei due ex-coniugi - perché il matrimonio aveva avuto breve durata e la moglie era proprietaria di un immobile destinato a propria abitazione e di altri due immobili, di cui uno era stato venduto per la somma di 70.000 euro.

La moglie, però, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, rilevando che non erano state considerate le sue cattive condizioni di salute che non le consentivano la ripresa della attività lavorativa, mentre la somma rinvenuta dalla vendita dell'immobile non era a sua disposizione, in quanto restituita al padre per il prestito a suo tempo concessole per l'acquisto dell'immobile venduto.

La Corte di Appello palermitana che ha accolto parzialmente l'appello disponendo la corresponsione, in favore della moglie e a carico del marito, di un assegno mensile di 200 euro, rilevando come la sproporzione fra i redditi fosse prevalente rispetto alle disponibilità immobiliari della moglie, le cui potenzialità lavorative erano gravemente compromesse dalle condizioni di salute accertate mediante la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale svolta.

Il marito ha, poi, proposto ricorso per Cassazione, ma questo è stato rigettato perché la Cassazione, con ordinanza n. 3365/2014, ha ritenuto inadeguati i mezzi della moglie e ha riconosciuto il suo diritto all'assegno divorzile, salvo tenere conto della breve durata del matrimonio al fine di determinarne l'entità.

La Corte ha altresì verificato che per la moglie non era possibile procurarsi con la propria attività lavorativa i mezzi necessari al fine di conservare un tenore di vita tendenzialmente assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio a causa delle sue condizioni di salute

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