Data: 25/02/2014 10:40:00 - Autore: Dott.ssa Barbara Esposito
A cura di Dott.ssa Barbara Esposito
Responsabile Servizio Partecipazioni societarie della Provincia di Salerno
�la giustizia non esiste di per s�, ma solo nei rapporti reciproci,
e in quei luoghi nei quali si sia stretto un patto circa il non recare n� 
ricevere danno� (Epicuro)
L'art. 7 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n.125 recita: �Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione � obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerariet��.
Nello specifico si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette � costituita, anzich� dal numero effettivo di dipendenti, dalla dotazione organica, come rideterminata secondo la legislazione vigente.
Altra importante novit�, introdotta in sede di conversione in legge, � che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere il personale appartenente alle categorie protette a tempo indeterminato.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti � sez. regionale di controllo per la Puglia - con deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, il legislatore ha, in tal guisa, riconosciuto alle categorie protette ai sensi della legge n.68/1999 una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilit� di accesso (rideterminazione del �quantum� e possibilit� di assumere anche in caso di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato). 
Tra i divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, si ricorda quello posto dall'art.76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilit� interno nell'esercizio precedente, � fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altres� divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
Come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nel parere n. 45 del 12.02.2013, la disposizione proibitiva in questione presenta una valenza �alquanto rigorosa e categorica�, rafforzata dal tenore testuale della norma (�a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale�). 
Tuttavia, in forza della deroga introdotta dal D.L. 101/2013, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con parere n.61 del 10 febbraio 2014, conclude che il divieto di procedere ad assunzioni, in capo ad un ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilit� interno, non si estende alla quota imposta dalla legislazione in materia di categorie protette. Resta, comunque, fermo che tali assunzioni debbano avvenire nei limiti delle quote di riserva di cui all'art.3, comma 1, legge n.68/1999.
In realt�, gi� precedentemente all'intervento normativo �espresso�, un consolidato orientamento della magistratura contabile sosteneva la prevalenza dell'obbligatoriet� delle assunzioni de quibus (anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni), in quanto espressione di un diritto indisponibile e costituzionalmente tutelato, rispetto ai limiti di spesa posti a base del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.49 del 1� luglio 2011 gi� sostenevano che il divieto di procedere a nuove assunzioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilit� interno, non potesse essere esteso alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999. 
L'unica �eccezione� alla deroga disposta dal D.L. 101/2013 sembra essere rappresentato dal divieto posto in capo alle Province di assumere. L'art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 stabilisce, infatti, il divieto, in capo alle Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato . La sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n.25 del 14 ottobre 2013 ribadisce il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, in quanto il processo di riordino delle stesse non appare n� arrestato, n� abbandonato. Il divieto � assoluto ed investe anche i lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d'obbligo di cui alla L. n.68/99.
Come sostenuto in precedenza anche dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con delibera n.417 del 11 settembre 2012, stante la possibile soppressione dell'ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica dello stesso. Si tratta, dunque, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie (quale, appunto, pu� essere quella relativa al mancato rispetto del patto di stabilit� interno) per collocarsi su un piano di razionalit� organizzativa.

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