Data: 14/12/2017 12:30:00 - Autore: Il diritto in pillole

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La questione delle spese straordinarie per i figli

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Se il dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli" è principio incontrovertibile dell'ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), codicistico (artt. 147 e seguenti c.c.) e rafforzato dalle importanti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull'affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), tese a tutelare il più possibile la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari, nella pratica l'adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.
Una delle questioni più discusse nelle aule dei tribunali è la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie che vede nascere continui conflitti tra i coniugi, in ordine sia alla loro precisa qualificazione che alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore.
Nel silenzio del legislatore, è la giurisprudenza a dover sopperire trovando risposte adeguate ai casi concreti.

La ripartizione delle spese nella prassi giudiziaria

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A norma del nuovo articolo 337-ter c.c. (introdotto dal d. lgs. n. 154/2013), tanto nell'adozione dell'affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare "la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli", sulla base del principio di proporzionalità e considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine agli esborsi necessari per il mantenimento, uno dei principi pacifici, in giurisprudenza, è quello di includere nell'assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, comportando una compressione dei diritti nella soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dal codice civile.

Sulla ripartizione delle spese straordinarie, invece, le corti non seguono un orientamento comune. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, unitamente all'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all'entità degli esborsi di carattere straordinario. Nella pratica, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell'ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l'addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007).

I caratteri della "straordinarietà"

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Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.
Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono considerate ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell'assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l'abbigliamento, ecc.).
Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).

La necessità del comune accordo tra i coniugi

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Sulla base del principio codicistico per cui le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri fondamentali seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i coniugi, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale. (Vedi però: » Spese straordinarie: Cassazione, vanno rimborsate al coniuge che vive con i figli, anche se non concordate (Cass. 2127/2016) - Marina Crisafi - 03/02/16)

Di regola, quindi, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando comunque titolo a conseguire il rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'altro: l'assenza di qualsiasi consultazione, invero, esclude il rimborso (come, ad esempio, nel caso del pagamento della retta di una scuola privata, la cui frequentazione sia stata decisa unilateralmente da uno solo dei coniugi, ovvero dell'acquisto di un apparecchio ortodontico che, trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).

Occorre, tuttavia, precisare che non tutte le spese straordinarie conseguono a una decisione di maggiore interesse per i figli: tra i due concetti non vi è automatica coincidenza, per cui sulla determinazione degli esborsi straordinari che non implicano questioni rilevanti, la giurisprudenza è concorde nel non stabilire obblighi di concertazione.

Per un'esatta distinzione tra spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione si vedano le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense, delle quali si dà conto nel paragrafo seguente.

Va sin da subito detto, tuttavia, che tali linee guida hanno chiarito che il genitore che ha ricevuto dall'altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il suo silenzio andrà interpretato come consenso alla spesa.

Il CNF ha anche precisato che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.

La tipizzazione delle spese e le linee guida del CNF

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Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più costante l'orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (tra cui: Bergamo, Firenze, Milano, Verona, Varese, ecc.), in collaborazione con consigli dell'ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d'intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e a dettare delle linee guida in una materia che continua ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

Pur nella specificità dei diversi protocolli adottati e nella mancanza di esaustività, emerge una sostanziale omogeneità nella tipizzazione delle singole voci di spesa, di seguito elencate, e nei criteri attraverso i quali stabilire quali vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano di tale preventivo accordo:

Spese relative alla salute: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo tra i coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo, pediatriche, ecc.) e l'acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; tra le seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche; l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico; ecc.

- Spese relative all'istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti dalla giurisprudenza unanime tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). Vengono, invece, compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all'estero, le ripetizioni scolastiche; l'iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc.

- Spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport, al divertimento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare. Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l'acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc.

Le linee guida del CNF

Per fugare ogni dubbio in materia, il CNF, nella seduta del 14 luglio 2017, ha approvato delle linee guida (elaborate con la Commissione famiglia e le associazioni di settore) per la "regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare". Con protocollo del 29 novembre 2017, tali linee guida sono state diffuse a tutti i Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati.

In particolare, con esse si è stabilito che le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:

  • spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
  • spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica).
  • spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
  • spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Leggi: "Mantenimento figli: le linee guida del CNF sulle spese ordinarie e straordinarie"

Giurisprudenza in materia di spese straordinarie per i figli

» Spese straordinarie figli: nessun accordo su quelle di maggior interesse - - Lucia Izzo - 05/06/16

» Spese straordinarie: Cassazione, vanno rimborsate al coniuge che vive con i figli, anche se non concordate (Cass. 2127/2016) - Marina Crisafi - 03/02/16

» Separazione e divorzio: se le spese straordinarie non sono concordate - Valeria Zeppilli - 07/12/15

» Mantenimento: il padre deve contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non concordate - Marina Crisafi - 31/07/15

» Cassazione e mantenimento dei figli: le spese straordinarie non possono essere quantificate in via preventiva - Licia Albertazzi - 22/06/15

» Cassazione: le spese straordinarie per i figli non possono essere incluse nell'assegno di mantenimento. - Avv. Silvia Delcuratolo - 21/09/14

» Cassazione: le spese straordinarie per i figli: disciplina ed esigibilita' - Avv. Carolina Ferro - 27/03/14

» Separazione: necessita' di adire il giudice per l'esecuzione forzata delle spese straordinarie non pagate. - Avv. Silvia Delcuratolo - 25/02/14

» Ordinanza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. : no all'esecuzione forzata per spese straordinarie. - Maurizio Tarantino - 10/02/14

» Cassazione: coniuge abbiente? Può pagare anche l'80% delle spese straordinarie del minore - A.V. - 06/10/13

Vedi anche nella guida sull'assegno di mantenimento:
L'assegno di mantenimento - Mantenimento dei figli maggiorenni - Articoli sull'assegno di mantenimento - Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento - Le spese straordinarie per i figli - il calcolo dell'assegno di mantenimento


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