Data: 26/02/2014 10:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 12 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4176.


Con sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, veniva emesso, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c, ammonimento e relativa sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei confronti di una donna, la quale unica affidataria dei figli minori, “avrebbe mantenuto costantemente un atteggiamento ostruzionistico e di resistenza rispetto ai rapporti tra l'altro genitore ed i figli minori ed all'esercizio del diritto di visita, ancorché previsto con modalità protette”.

Per la soluzione delle controversie – sancisce l'art. 709ter cit. - insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. (…) A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Ebbene, «Il genitore affidatario, secondo la Corte d'Appello, aveva il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si doveva misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l'altra figura genitoriale. Deponeva, [tuttavia] in senso contrario a tale capacità, la propensione del genitore affidatario, [il quale al contrario tendeva] a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l'altro genitore, fino al punto di determinare l'eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato (…)».

Sicché, avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, la madre affidataria, ivi affidandosi ad un unico motivo di ricorso, quale la contestazione, alla luce del materiale probatorio raccolto, dell'inflizione dell'ammonimento e della relativa sanzione pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c.

Sul punto l'intervento della Cassazione.

«Deve affermarsi, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esaurisca nell'ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili (Cass. 21718 del 2010). Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria, così come stabilito di recente dalla sentenza n.18977 del 2013, alla luce della quale "il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost."».


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