Data: 27/02/2014 10:40:00 - Autore: N.R.
Il 14 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante il Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 c. 8 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. 

Dopo i consueti quindici giorni di vacatio legis, pertanto, lo stesso d.m. entrerà in vigore a partire dal 1 marzo. 
I profili di novità introdotti permettono di rendere operativo il cd. processo telematico anche in ambito tributario. All'uopo, si prevede che, in seguito all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo scritto difensivo, l'intero giudizio tributario proceda mediante lo scambio di documenti informatici a firma elettronica qualificata o digitale, da trasmettere in via telematica per mezzo del sistema informativo della giustizia tributaria
Ai sensi dell'art. 3 d.m. 163/13 tale sistema, denominato S.I.Gi.T., è in particolare accessibile dai giudici tributari, dalle parti del giudizio e dai loro procuratori e difensori per individuare agevolmente la Commissione tributaria competente, il procedimento giurisdizionale tributario attivato ed il soggetto abilitato. 
Più in generale, lo stesso sistema costituisce la piattaforma da utilizzare per la trasmissione e la ricezione di tutti gli atti e i documenti indirizzati alla Commissione tributaria e dalla stessa provenienti, permettendo altresì la consultazione e la copia in via telematica del fascicolo di causa. La definizione delle regole tecnico-operative è tuttavia affidata a specifici decreti ministeriali.
Qui di seguito il testo che entra in vigore il 1 marzo 2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. 

Vai al testo in multivigenza nel sito della Gazzetta Ufficiale (GU n.37 del 14-2-2014)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: 
    a)   «Commissioni   tributarie»:   le   Commissioni    tributarie
provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e  II  grado
di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 545; 
    b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui  all'articolo  1,
comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) «copia per immagine su  supporto  informatico»  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'articolo
1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82; 
    d)  «fascicolo  informatico»:  versione  informatica,  ai   sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del
fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i  dati  e  i  documenti,
relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure  le
copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti  qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo; 
    e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lett.  r),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) «firma digitale»: un particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata, basata su un certificato qualificato e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di  documenti  informatici,  di
cui all'articolo 1, comma 1, lett.  s),  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
    g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia  tributaria:
l'insieme delle risorse hardware e software mediante il  quale  viene
trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita',
di dato, di servizio,  di  comunicazione  e  di  procedura,  relativo
all'amministrazione della giustizia tributaria; 
    h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T.
ad  usufruire  dei  servizi  da  questo  forniti,  limitatamente   ai
rispettivi profili di abilitazione; 
    i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema  di  posta
elettronica  nel  quale  e'  fornita   al   mittente   documentazione
elettronica  attestante  l'invio   e   la   consegna   di   documenti
informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett.  g),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    j)  «ricevuta  di  accettazione»:  la  ricevuta  rilasciata   dal
S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi
telematici; 
    k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria  provinciale
o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in  appello  alla
Commissione tributaria regionale o di secondo grado di  Trento  e  di
Bolzano, il reclamo, il ricorso  per  revocazione  e  il  ricorso  in
ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti  previsti  dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato  alla
Direzione provinciale o alla Direzione regionale  dell'Agenzia  delle
Entrate ai sensi dell'articolo  17-bis  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546; 
    m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le
indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
    n)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    o) «segretario di sezione»:  addetto  all'ufficio  di  segreteria
della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e
quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
    p)  «processo  verbale  dell'udienza»:  documento  attestante  le
attivita' svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario  di
sezione e da chi presiede l'udienza; 
    q)  «processo  tributario  telematico»:  automazione  dei  flussi
informativi  e  documentali  nell'ambito  del   processo   tributario
mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Gli atti e i  provvedimenti  del  processo  tributario,  nonche'
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione  possono  essere  formati   come   documenti   informatici
sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento. 
  2.  La  trasmissione,  la  comunicazione,  la  notificazione  e  il
deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche'  di
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione, avvengono con modalita' informatiche  nei  modi  previsti
dal presente regolamento. 
  3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita'
telematiche di cui al presente regolamento e' tenuta ad utilizzare le
medesime modalita'  per  l'intero  grado  del  giudizio  nonche'  per
l'appello, salvo sostituzione del difensore. 
  4. Si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ove  non
diversamente stabilito dal presente regolamento. 
                               Art. 3 
 
 
     Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
 
  1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: 
    a) l'individuazione della Commissione tributaria adita; 
    b) l'individuazione del procedimento  giurisdizionale  tributario
attivato; 
    c) l'individuazione del soggetto abilitato; 
    d) la  trasmissione  degli  atti  e  documenti  alla  Commissione
tributaria competente; 
    e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione
tributaria competente; 
    f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui
alle precedenti lettere d) ed e); 
    g) la formazione del fascicolo informatico. 
  2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici  tributari,  le
parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e  12  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale  abilitato
delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e
gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. Le parti,  i  loro  procuratori  e  difensori,
nonche' i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle  sole
informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti  in  cui  sono
costituiti o svolgono attivita' di consulenza. 
  3. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole
tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all'abilitazione  al
S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla
comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio
di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione  dei  ricorsi  e
all'accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo,
nonche' alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle
ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole
tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla  conservazione
dei documenti informatici,  in  conformita'  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
integrazioni. 
                               Art. 4 
 
 
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa 
 
  1. La procura  alle  liti  o  l'incarico  di  assistenza  e  difesa
conferiti, congiuntamente all'atto cui si  riferiscono,  su  supporto
informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o  firma
digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai  procuratori
e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le  modalita'  di
cui all'articolo 9. 
  2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta
ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo  12,  comma  3  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal difensore  mediante  apposizione  della  firma
elettronica qualificata o firma digitale. 
  3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono
conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori
di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono
congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine  su
supporto informatico della procura o  dell'incarico,  attestata  come
conforme  all'originale  ai  sensi  dell'articolo  22   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante  sottoscrizione  con  firma
elettronica qualificata o firma digitale del difensore. 
                               Art. 5 
 
 
              Notificazioni e comunicazioni telematiche 
 
  1. Le notificazioni e le comunicazioni  telematiche  sono  eseguite
mediante la trasmissione dei documenti informatici  all'indirizzo  di
PEC di cui all'articolo 7. Le  comunicazioni  tra  gli  uffici  delle
pubbliche amministrazioni possono essere eseguite  anche  mediante  i
sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al  comma
1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte
del gestore di posta  elettronica  certificata  del  destinatario  la
ricevuta di avvenuta consegna e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  Nel  caso  di  notificazioni  eseguite  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario ai sensi degli articoli 137  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile,   gli   atti   da   notificare   vanno   trasmessi
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'Ufficio
Notificazioni Esecuzioni e  Protesti  (UNEP)  pubblicato  sull'indice
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA). 
  4. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
estratto, con contestuale messa a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del  S.I.Gi.T.,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3,  con  modalita'
tali da garantire l'identificazione  dell'autore  dell'accesso  e  la
tracciabilita' delle relative attivita'. 
                               Art. 6 
 
 
           Elezione di domicilio digitale e sue variazioni 
 
  1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
31 dicembre 1992,  n.  546,  contenuta  nel  ricorso  introduttivo  o
nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale
ad elezione di domicilio  digitale  ai  fini  delle  comunicazioni  e
notificazioni telematiche. 
  2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative
stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  ed  hanno
effetto dal decimo giorno successivo a  quello  in  cui  siano  state
notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle  parti
costituite ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
  3. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  nei
successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                               Art. 7 
 
 
             Indirizzo di posta elettronica certificata 
 
  1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali
di accesso sono state rilasciate previa identificazione del  titolare
ai sensi dell'articolo  65,  comma  1,  lett.  c)  bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel
ricorso o nel primo atto difensivo ed  e'  riportato  nella  nota  di
iscrizione a ruolo. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
legge dello Stato, l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  di
cui al comma 1 deve coincidere con quello  comunicato  ai  rispettivi
ordini  o  collegi,  ai  sensi  dell'articolo  16,   comma   7,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC. 
  3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica  dinanzi  alle
Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica  certificata
di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore
in conformita' a quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  previa  identificazione  del
soggetto medesimo. 
  4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte  nel  registro
delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
comma  1  deve  coincidere   con   quello   comunicato   al   momento
dell'iscrizione, ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC. 
  5. Per  gli  enti  impositori,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47,
comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  pubblicato
nell'IPA. 
  6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo  6,  al
fine di garantire l'invio delle notificazioni e  delle  comunicazioni
mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione
dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere
utilizzati gli elenchi di cui  all'articolo  16,  commi  6  e  7  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma
1-bis, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  consultabili
nell'INI-PEC. 
  7.  Gli  indirizzi  di  PEC  degli  uffici  di   segreteria   delle
Commissioni tributarie, utilizzati per le  comunicazioni  di  cui  al
presente decreto, oltre che nell'IPA,  sono  pubblicati  sul  portale
internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 
                               Art. 8 
 
 
Attestazione  temporale  delle  comunicazioni,  delle   notificazioni
                telematiche e dei depositi telematici 
 
  1. In conformita' alle  disposizioni  contenute  nell'articolo  16,
comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  qualunque
comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,
si  considera  effettuata,  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini
processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore
attestato  dalla  relativa  ricevuta  di  accettazione  e,   per   il
destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione  dei
documenti informatici e' resa  disponibile  nella  casella  di  posta
elettronica certificata. 
  2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della
Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla
ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. 
                               Art. 9 
 
 
                 Notificazione e deposito degli atti 
 
  1. Il ricorso e gli altri atti  del  processo  tributario,  nonche'
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione,  sono  notificati  utilizzando  la  PEC  secondo   quanto
stabilito dall'articolo 5. 
  2. Il deposito presso la segreteria  della  Commissione  tributaria
del ricorso e degli altri atti di cui al  comma  1,  unitamente  alle
relative ricevute  della  PEC,  avviene  esclusivamente  mediante  il
S.I.Gi.T. 
  3. Le controdeduzioni e gli altri  atti  del  processo  tributario,
unitamente alle relative ricevute della PEC, sono  depositati  presso
la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. 
                               Art. 10 
 
 
                Modalita' di costituzione in giudizio 
 
  1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica
del ricorso  ai  sensi  dell'articolo  9,  avviene  con  il  deposito
mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a  ruolo  e
degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta  di
accettazione  rilasciata   dal   S.I.Gi.T.   recante   la   data   di
trasmissione. 
  2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il
S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel
registro generale di cui all'articolo 25 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
  3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti
della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
          Deposito degli atti successivi alla costituzione 
                             in giudizio 
 
  1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla
costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10,  sono
depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.  e  devono  contenere
l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato
al ricorso introduttivo. Il  deposito  degli  atti  e  dei  documenti
informatici viene attestato  mediante  la  ricevuta  di  accettazione
rilasciata  dal  S.I.Gi.T.  recante  la  data   di   trasmissione   e
l'indicazione  della  corretta  acquisizione  dei  suddetti  atti   e
documenti informatici al fascicolo informatico. 
                               Art. 12 
 
 
            Deposito di atti e documenti non informatici 
 
  1. Gli  atti  e  documenti  depositati  in  formato  cartaceo  sono
acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che  provvede
ad  effettuarne  copia  informatica  e  ad  inserirla  nel  fascicolo
informatico, apponendo  la  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono  individuate
le modalita' di  acquisizione  di  copia  informatica  degli  atti  e
documenti cartacei fornita dalle  parti  processuali  o  dagli  altri
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2. 
                               Art. 13 
 
 
                         Giudizio d'appello 
 
  1. Per la costituzione  in  giudizio  e  il  deposito  mediante  il
S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al  giudizio  d'appello  di
cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate  negli  articoli
10, 11 e 12. 
  2. Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  53,
comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  il
deposito  del  ricorso  in  appello  presso   la   segreteria   della
Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito
della  copia  dell'appello  presso  l'ufficio  di  segreteria   della
Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
                               Art. 14 
 
 
                        Fascicolo informatico 
 
  1. La segreteria della Commissione tributaria  forma  il  fascicolo
informatico ai sensi  dell'articolo  41,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le  modalita'  tecnico-operative
stabilite dal decreto di cui all'articolo  3,  comma  3,  inserendovi
anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni  altro  atto  e
documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 
  2. Il fascicolo informatico contiene anche  le  copie  informatiche
degli atti e dei documenti cartacei prodotti  e  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 12. 
  3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo  d'ufficio  di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
a condizione che contenga anche tutti gli atti e  documenti  cartacei
prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 
  4. Il fascicolo informatico consente ai giudici  tributari  e  agli
altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma  2,
la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle
Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare  copie  su  supporto
cartaceo degli atti e dei  documenti  informatici  ivi  contenuti  ai
soggetti abilitati alla consultazione. 
  5. Nel caso di richiesta delle parti di  ottenere  copia  autentica
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  ai  sensi  degli
articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'ufficio  di  segreteria  della   Commissione   tributaria,   previo
pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa  tramite
PEC. 
                               Art. 15 
 
 
                    Processo verbale dell'udienza 
 
  1.  Il  processo  verbale  dell'udienza,  redatto  come   documento
informatico, e' sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata  o
firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario.  Nei  casi
in cui e' richiesto, le parti  procedono  alla  sottoscrizione  delle
dichiarazioni o del  processo  verbale  apponendo  la  propria  firma
elettronica qualificata o firma digitale. 
  2. Qualora non sia possibile procedere  alla  sottoscrizione  nella
forma di cui al  comma  1,  il  processo  verbale  viene  redatto  su
supporto cartaceo, sottoscritto nei  modi  ordinari  e  acquisito  al
fascicolo informatico secondo le modalita' di cui all'articolo 12. 
                               Art. 16 
 
 
               Redazione e deposito dei provvedimenti 
 
  1. Ai fini della formazione delle sentenze,  dei  decreti  e  delle
ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con  firma
elettronica  qualificata  o  firma  digitale  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti  del  collegio
giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. 
  2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma
elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di  cui  al
comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito  della
sentenza  ai  sensi  dell'articolo  37  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
                               Art. 17 
 
 
                          Formula esecutiva 
 
  1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della
formula esecutiva, il segretario  provvede,  previo  pagamento  delle
spese, al  rilascio  della  stessa  sottoscritta  con  propria  firma
elettronica  qualificata  o  firma  digitale  secondo  le   modalita'
tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
3. 
                               Art. 18 
 
 
                     Trasmissione dei fascicoli 
 
  1.  La  trasmissione  da   parte   della   Commissione   tributaria
provinciale del fascicolo  informatico  alla  competente  Commissione
tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con  le  modalita'
tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
3, finalizzate ad assicurarne la  data  certa  nonche'  l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  da  e  verso  organi
giurisdizionali diversi da quelli indicati al  comma  1  avviene,  in
ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le  modalita'
stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentita
l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne  la  data
certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza. 
                               Art. 19 
 
 
                 Pagamento del contributo unificato 
                  e delle altre spese di giustizia 
 
  1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita'  e  gli
strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma  1,  il
pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese  e'
effettuato secondo le  modalita'  tecniche  operative  stabilite  dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 
  3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita'
telematiche di pagamento di cui ai  commi  precedenti  e'  tenuta  ad
utilizzare le medesime modalita'  per  l'intero  grado  del  giudizio
nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore. 
                               Art. 20 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi
notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso
del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  e
depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il
medesimo decreto. 
  2. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  le
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente
regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze n. 359 

Tutte le notizie