Data: 27/02/2014 16:40:00 - Autore: Il diritto in pillole

L'ordinamento giuridico offre diversi strumenti coercitivi agli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli e dell'altro coniuge fissati a seguito di separazione o divorzio.

La fonte di tali obblighi si rinviene, nell'art. 337-ter c.c. (novellato dal D.lgs. n. 154/2013) che ribadisce l'inderogabile dovere, sancito dalla Costituzione, di mantenimento, cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti della prole, affidando al giudice il compito di fissare "la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire" e nell'art. 156 c.c., il quale prevede che: "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri", determinando anche in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, l'entità di tale somministrazione.

 

L'inadempimento dell'obbligo del mantenimento rileva sia in sede penale, con le apposite conseguenze previste dall'art. 570 c.p., che in sede civile, attraverso le tutele apprestate al coniuge e ai figli aventi diritto al pagamento dell'assegno, dalle disposizioni generali in materia di esecuzione e dai rimedi approntati ad hoc dall'art. 156 c.c.

 

Il concetto di inadempimento

 

I casi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, sia nei confronti del coniuge che dei figli, sono numerosissimi. Lo scopo principale dei rimedi approntati sia in sede civile che penale dall'ordinamento è, pertanto, quello di garantire agli aventi diritto la disponibilità tempestiva delle somme necessarie al loro mantenimento evitando così che l'inadempimento costituisca grave pregiudizio alle esigenze di vita del coniuge e soprattutto della prole.

Il presupposto di base per l'applicabilità dei rimedi coercitivi è l'inadempimento dell'obbligato.

Sul concetto di inadempienza, si sono susseguiti nel tempo divergenti indirizzi giurisprudenziali, tesi ad estenderne l'operatività. Per l'orientamento prevalente, l'inadempienza non tempestiva e tardiva, o, addirittura isolata, nel pagamento della somma dovuta, è motivo sufficiente a ritenere frustrata la funzione stessa cui adempie il mantenimento e dunque a conferire la legittima facoltà all'avente diritto di adire l'organo giudicante per l'applicazione dei rimedi fissati dall'art. 156 c.c. In particolare, in sede civile, anche alcuni giorni di ritardo sono ritenuti sufficienti per far dubitare della futura regolarità dell'adempimento (v. Cass. n. 12204/1998), mentre in sede penale, il mero ritardo, qualificato come "inadempimento non grave", esclude il reato di cui all'art. 570 c.p., poiché per la realizzazione di tale fattispecie è richiesta anche la volontarietà di non versare e la presenza di un inadempimento grave (anche totale o parziale).

In ogni caso, spetta al giudice valutare se il comportamento dell'obbligato sia idoneo o meno ad essere valutato come inadempimento (ad esempio, ricostruendo i tempi e le modalità dei pagamenti già effettuati), mentre è onere dell'avente diritto provare il contrario.

 

Conseguenze civili

 

Anche quando non costituisce reato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, rileva quale illecito civile, offrendo al coniuge più debole (ed anche ai figli, sulla base dei rilievi di legittimità operati dalla Corte Costituzionale sulla disposizione codicistica) le seguenti tutele specifiche previste dall'art. 156 c.c.:

- Ordine di pagamento diretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex art. 156, 6° comma, c.c., possono fare istanza al giudice affinché egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (come, ad esempio, il datore di lavoro o l'Inps) che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina e giurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondere all'esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto, ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma intera dovuta dal terzo, ove ciò realizzi l'assetto economico fissato con la separazione o il divorzio;

- Sequestro: A fronte dell'inadempienza, altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, previsto sia dall'art. 156 c.c. che dall'art. 8, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. 898/1970). Si tratta di un provvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato anche in via provvisoria e non richiede il periculum in mora;

- Ritiro del passaporto: altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudice tutelare affinchè lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nella pratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivanti dall'applicazione di tale misura, di indurre all'adempimento dell'obbligo.

È da precisare, infine, che, nei casi di separazione e divorzio le condanne al pagamento di somme relative agli obblighi di mantenimento, ancorché stabilite in via provvisoria, sono caratterizzate dall'immediata esecutorietà, rappresentando conseguentemente titoli esecutivi in virtù dei quali gli aventi diritto possono agire per la riscossione delle somme spettanti, potendo altresì aggredire, in caso di inadempienza, anche i beni dell'obbligato con il pignoramento (mobiliare o immobiliare) per le somme via via maturate.

 

I rimedi in pratica

 

Vediamo quindi, in pratica, come è possibile avvalersi di tali rimedi avverso l'ex coniuge che si sia reso inadempiente rispetto al suo obbligo di mantenimento.

Con riferimento, innanzitutto, all'ordine di pagamento diretto, esso va richiesto con ricorso al giudice del luogo di residenza del soggetto a favore del quale l'obbligazione va eseguita, da presentarsi dietro necessaria assistenza di un procuratore munito di procura speciale. Ad esso vanno allegati lo stato di famiglia e di residenza dei coniugi e la copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata o della sentenza di separazione.

Con le stesse modalità può essere richiesto anche il sequestro di beni o somme dell'obbligato inadempiente.

Venendo, invece, al ritiro del passaporto, il suo presupposto va rinvenuto nella circostanza che, laddove due coniugi abbiano figli minori, ognuno di essi, per poter espatriare, deve essere autorizzato dall'altro o, in mancanza, dal giudice tutelare.

Una ragione che permette a un coniuge di non apprestare il proprio consenso al rilascio del passaporto o di revocarlo è proprio il mancato adempimento da parte dell'altro coniuge dei suoi obblighi alimentari.

Se, quindi, il consenso è già stato dato, ciò che occorre fare, se si vuole tutelare in tal modo le proprie ragioni, è recarsi presso la questura di riferimento e rilasciare una semplice dichiarazione.

Il genitore al quale è stato negato o revocato il passaporto potrà tuttavia rivolgersi al giudice tutelare. In tal caso, quest'ultimo convocherà dinanzi a sé le parti e valuterà l'opportunità di autorizzare comunque l'espatrio, anche solo in via temporanea.


 

 

Conseguenze penali

 

L'inadempimento costituisce, altresì, reato penale, entro i limiti fissati dall'art. 570 c.p., modificato dal D. Lgs. n. 154/2013, che sanziona chiunque "si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge" con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l'applicabilità congiunta di dette pene a chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".

Si tratta, pertanto, di un reato che si configura non già in presenza di una qualsiasi omissione di pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice ma quando tale omissione priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, determinando una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 12-sexies della l. n. 898/1970 operato dall'art. 3 della l. n. 54/2006, ha portato la giurisprudenza a ritenere che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli integri di per sé illecito penale (anche senza gli accertamenti ulteriori richiesti dall'art. 570 c.p.), mentre in merito alle conseguenze penali derivanti dall'omesso pagamento a favore del coniuge, è pacifico che, oltre alla verifica in ordine all'effettiva capacità dell'obbligato di adempiere all'obbligazione giudizialmente imposta (ad esempio, nel caso in cui lo stesso versi in stato di disoccupazione e abbia un'indennità insufficiente a provvedere al mantenimento), occorre accertare se l'omissione abbia fatto venire meno effettivamente i mezzi di sussistenza e se la violazione sia imputabile alla volontà dell'uomo e non all'oggettiva impossibilità.

 

La revisione dell'assegno

Di fronte all'impossibilità o alla grave difficoltà di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento, la legge conferisce al coniuge obbligato la possibilità di chiedere la modifica e/o la revisione del "quantum".

Secondo il comma 7 dell'art. 156 c.c., qualora sopraggiungano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può infatti disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in ordine all'assegno di mantenimento.

 

 



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