Data: 27/02/2014 12:00:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo
Avv. Silvia Delcuratolo
Nella sentenza n. 3964/2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilitą dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore con essi convivente, evidenziando che tale responsabilitą viene meno soltanto se essi dimostrano di aver impartito al figlio un'educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione.
In particolare, nel caso di specie un minore di sedici anni aveva attraversato la strada con il semaforo rosso, causando un incidente a un motociclista che sopravveniva.

In proposito la Cassazione ha evidenziato che la responsabilitą dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente č correlata ai doveri inderogabili di istruire e educare la prole su di loro incombenti per legge.
Pertanto, i genitori devono educare costantemente il figlio per correggere suoi comportamenti scorretti e realizzare una personalitą equilibrata, consapevole della relazionalitą della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni fatto consapevolmente illecito.

Invero, i danni causati dall'indisciplina, dalla negligenza o dall'irresponsabilitą del minore - nello svolgimento di attivitą suscettibili di arrecare danno a terzi (fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale) - devono essere risarciti dai genitori in quanto questi hanno la responsabilitą di svolgere un'adeguata attivitą formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attivitą extrafamiliari.
Per sottrarsi a tale responsabilitą, i genitori devono dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalitą.

E', invece, irrilevante e non li esime da responsabilitą la prova di circostanze (quali l'etą ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, ma non certo quello di educarlo.

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