Data: 27/02/2014 14:20:00 - Autore: Sabrina Caporale

TAR Liguria. Sezione. II Genova, sentenza 11 dicembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 144.

Si distrae mentre è alla guida della propria autovettura e urta contro un guard reail, distruggendolo. L'ufficio della motorizzazione civile emette provvedimento di revisione della patente per inidoneità alla guida.

In realtà il provvedimento sopra citato, giungeva in conseguenza di un incidente stradale provocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata. Il tutto, ad onor del vero, accadeva a causa “di una distrazione della donna, provocata dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo”. Nell'incidente, tuttavia, non erano state coinvolte altre autovetture né erano stati provocati danni alle persone, ma solo alle cose.

Sennonché avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, la ricorrente affidandosi essenzialmente a due motivi di impugnazione: “il vizio di incompetenza territoriale e l'erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato”.

Sul punto l'intervento del Tar.

Quanto al primo motivo - dichiarava – è recente il principio “secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all'ufficio del luogo in cui si è verificato l'incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato (cfr. sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012)”

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso., l'Ufficio giudiziario affermava quanto segue. «E' pacifico che la revisione ex art. 128 C.d.s. costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida. Tale provvedimento ha finalità prettamente cautelare e, nel caso in cui consegua (come di norma) ad un sinistro stradale, non presuppone neppure l'intervenuta definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dell'episodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.».

Occorre, tuttavia, «premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457)».

Ebbene, nel caso in esame, (…) «la proposta di revisione della patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato alla circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e alle pertinenze stradali (guard-rail). [In altre parole], la motivazione dell'atto si esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida (“il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”). Tali elementi – aggiunge il Tribunale amministrativo –non sono sufficienti ad ottemperare l'onere motivazionale posto a carico dell'Amministrazione procedente». E, ciò in quanto, «la revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l'idoneità alla guida dell'interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell'atto, particolarmente di coloro che, come l'odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l'autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all'adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. (…) Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell'idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all'adozione del provvedimento».

Non sussistono, pertanto, le ragioni sufficienti per l'adozione di una siffatta misura quale quella prescritta dall'art. 128 c.d.S cit.

 


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