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Data: 27/02/2014 09:40:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - Se il prelievo ematico è disposto dai medici a fini di diagnosi e cura non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Viceversa, tale obbligo sussiste nel caso in cui il prelievo è chiesto dagli agenti ai fini di indagine penale.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405 la quale precisa che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".
Dott. Luigi Del Giudice
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