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Data: 27/02/2014 09:40:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Se il
prelievo ematico è disposto dai medici a fini di diagnosi e cura non sussiste
alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia. Viceversa, tale obbligo sussiste nel caso in cui il
prelievo è chiesto dagli agenti ai fini di indagine penale.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione
con ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405 la quale precisa che "in tema di
guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della
esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della
emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento
non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché
non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,
all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".
E più di recente è stato ribadito che: “I risultati del prelievo ematico
effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e
non preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabili
per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la
mancanza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il
suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo
ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente
all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il
suo dissenso espresso)” (Cass. pen. 6755/13, sez IV, ud 6.11.2012 rie. G.).
Dott. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com
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