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Data: 28/02/2014 15:00:00 - Autore: Avv. Concetta Spatola Avv. Concetta Spatola L'art.56 del nuovo Codice Deontologico per gli Avvocati e l'Ascolto del Minore L'Art. 56 del nuovo Codice Deontologico prevede in tema di “Ascolto del minore” che: “L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi; che l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.” Si cristallizza così il principio secondo il quale il minore necessita di maggiore tutela rispetto ad una qualsiasi altra parte processuale o interessata al processo, nonostante abbia il diritto di essere ascoltato ogni qualvolta si decida di lui. Questa norma deve, necessariamente andare ad integrarsi, pertanto, con il diritto di ascolto, di cui il minore è titolare, in tutte le situazioni giuridiche che immediatamente lo vedono interessato. L'art.315 bis costituisce il risultato di un processo di adeguamento della normativa italiana a quella europea ed extra europea diretta ad offrire e garantire al minore una posizione centrale e primaria, specie nell'ambito della regolamentazione degli eventi patologici che immediatamente incidono sulla sua vita e sul suo sviluppo psichico. Esso trova le sue radici in una seria e copiosa normativa che ha preso le mosse dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con Legge 176 del maggio 1991 che all'art.12 ha riconosciuto il diritto di ascolto e la completa partecipazione del minore nei procedimenti che lo riguardano in relazione alla sua capacità di discernimento e dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata a marzo del 2003 con L. n.77, che all'art.6 prevede che il Giudice deve informare preventivamente i minori delle istanze dei genitori che immediatamente li riguardano e deve fondare la propria decisione sulle informazioni ricevute giustificando il provvedimento adottato. Resta, pertanto, da comprendere come le due normative possano integrarsi tra di loro, senza sfociare nell'abuso. Purtroppo è necessario constatare che gli avvocati non sono in possesso dei requisiti professionali idonei per procedere all'ascolto del minore senza l'ausilio di altre figure professionali sicuramente ben più preparate. E' sottinteso che l'utilità dell'ascolto stesso è tangibile solo se lo stesso avvenga senza un impatto psicologico negativo per il minore. Il danno che ne potrebbe derivare in caso contrario non ne farebbe ritrovare beneficio.
Purtroppo risulta difficile coordinare le normative senza l'esistenza di protocolli di intese tra i Tribunali e i professionisti interessati (magistrati, psicologi, assistenti sociali, cancellieri e avvocati) per lo svolgimento dell'ascolto. Auspicando che ciò avvenga a breve e che la mancanza di tali regolamentazioni non produca solo un ginepraio di sentenza in cui l'ascolto non viene garantito solo perché, non sapendo come svolgerlo, lo si considera “dannoso” in itinere, è buona abitudine non procedere mai all'ascolto personalmente del minore, ma in caso di necessità chiedere l'autorizzazione dei genitori affinché venga ascoltato da uno psicologo o dal Magistrato stesso, non solo per la tutela del minore stesso, ma anche per non incorrere in una sanzione disciplinare (quale quella della sospensione sino ad un anno) piuttosto grave. avv. Concetta Spatola |
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