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Data: 01/03/2014 08:30:00 - Autore: Dr. Vincenzo Pisapia Da ulteriori accertamenti esperiti in ordine alle note ingiunzioni è emerso che l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi ICI e TaRSU in violazione, oggetto di avvisi di accertamento notificati nel 2010, venne deciso con delibera della Giunta Municipale nel mese di dicembre u.s. ; delibera dichiarata successivamente illegittima dal Segretario Generale che per assenza non assistette l'organo deliberante. È stato accertato altresì che tutte le operazioni afferenti le ingiunzioni, carenti di firma ed inviate con raccomandate postali da Palermo il 31 dicembre 2013, sono state eseguite in assenza di atto formale di affidamento del servizio di riscossione tributi. Il meritorio 'intervento del Segretario Generale che ha definito carente di legittimità l'atto deliberativo per incompetenza dell'Organo deliberante, ha provocato l'annullamento in autotutela di tutti gli atti emessi in forza della delibera riconosciuta illegittima. Come è noto, l'autotutela può realizzarsi in varie forme; infatti, la legge n. 656 del 1994 ed il decreto ministeriale n. 37 del 1997 si riferiscono a quattro manifestazioni dell'autotutela tributaria e cioè (come sostengono Villani e Rizzelli in L'autotutela nel contenzioso tributario) < l'annullamento d'ufficio, la revoca, la rinuncia all'imposizione e la sospensione, che si caratterizzano per il loro contenuto puramente “negativo”, col quale si rimuove sic et simpliciter” l'atto impositivo, se ne previene l'adozione o se ne sospendono provvisoriamente gli effetti, determinando una situazione di vantaggio per il contribuente (il diritto al rimborso dell'imposta versata o il venir meno dell'obbligo di versarla )>. Nel caso di specie, trattasi di annullamento d'ufficio che si sostanzia nella totale eliminazione con effetti retroattivi dell'atto impositivo illegittimo, per cui – come già precisato - sorge il diritto al rimborso del tributo versato ed il venir meno dell'obbligo di versarlo. Tanto premesso, va auspicato che gli effetti del recente meritorio provvedimento adottato dal Segretario Generale possano estendersi alla delibera del 2009 con la quale venne deciso analogo affidamento.
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