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Data: 03/03/2014 16:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Le
tabelle milanesi
vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali
d'Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perch� sono le
maggiormente rappresentative. �, inoltre, legittimo il ristoro in
favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.
Sono i principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione
Civile, con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 4447. � In
riferimento alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano � opportuno
segnalare come l'Osservatorio
sulla Giustizia civile di Milano
abbia aggiornato i valori per la liquidazione del danno non
patrimoniale alla persona derivante da lesione
alla integrit� psico-fisica
e dalla perdita-grave
lesione del rapporto parentale.
Gli importi, adeguati all'aumento del costo della vita sulla base
degli indici ISTAT nel periodo gennaio 2011 - gennaio 2013, hanno
avuto un incremento del 5,6535% rispetto ai parametri precedentemente
in vigore. � danno
non patrimoniale conseguente a "lesione permanente
dell'integrit� psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti
anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
� danno
non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di
presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. �
Per
il calcolo del
risarcimento devono
essere applicati due diversi indici: i valori "medi" ed i
valori che tengano conto della "personalizzazione".
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