Data: 17/03/2014 16:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Il conducente che si immette su strada condiritto di precedenza è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, comma 6 (precedenza) e all'articolo 154, comma 1 (obblighi per chi si immette nel flusso della circolazione), codice della strada , per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale. Tale obbligo sussiste anche se un altro veicolo sta percorrendo quella strada in eccesso di velocità.

E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 26 febbraio 2014, n. 4561.

Il caso di specie riguarda l'immissione su strada con diritto di precedenza, compiuta provenendo da passo privato, da parte di un veicolo. Una manovra che aveva provocato la collisione con un altro veicolo che percorreva la strada principale.

Tale manovra, secondo la Suprema Corte di Cassazione, va effettuata solo se può completarsi senza intralciare alcuno degli utenti favoriti (ossia con diritto di precedenza), per cui non va intrapresa se vi è tale potenziale possibilità e comunque va compiuta con la massima prudenza durante tutto il corso della stessa manovra. Da un punto di vista di rispetto della disciplina del codice della strada, devono applicarsi al caso di specie, gli articoli 145, comma 6 e 154, comma 1, codice della strada.

In particolare, l'articolo 145, concernente le regole applicabili all'istituto della precedenza, al comma 6, prescrive che: “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”. Chi, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, come nel caso di uscita da un passo carrabile, si immette su strada pubblica, deve fermarsi e concedere la precedenza a tutti coloro che, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, circolano sulla strada pubblica.

Il conducente del veicolo che esce dal passo carrabile dovrà quindi concedere la precedenza ai pedoni che transitano sul marciapiede, ai velocipedi che transitano sulla pista ciclabile, ai veicoli che transitano sulla strada, e finanche ai veicoli che, eventualmente, transitassero in senso contrario di marcia (in quanto anch'essi circolano sulla strada, considerato che la norma non fa alcuna distinzione). Chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 162,00 ad Euro 646,00, oltre alla decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida. Il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni è di Euro 162,00; il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale è di Euro 113,40.

In concorso, deve applicarsi, come detto, anche la disposizione di cui all'articolo 154, codice della strada. I conducenti che intendono eseguire una manovra, tra le altre, per immettersi nel flusso della circolazione, come nel caso di uscita da un passo carrabile, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

In particolare, nelle manovre di immissione nel flusso della circolazione, deve essere data la precedenza ai veicoli in marcia normale.

La violazione di tali regole determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 168,00, e la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida. Il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni è di Euro 41,00; il pagamento entro 5 giorni è di Euro 28,70.


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