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Data: 01/03/2014 08:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - La mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale della sanzione, prevista dal codice della strada, da comminare, sono irrilevanti rispetto a un quantum sanzionatorio che dovr� essere applicato dal prefetto, al quale possono essere formulate le deduzioni del caso, ed il cui provvedimento � impugnabile nei modi di legge. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza 26 febbraio 2014, n. 4575.
Per tali violazioni, si precisa, il verbale di contestazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. �3 Il pagamento in misura ridotta non � consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con s�: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non � inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione � trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni�. Il prefetto emetter�, cos�, apposita ordinanza, con la quale ingiunger� al trasgressore/obbligato in solido, il pagamento della sanzione, in un ammontare stabilito tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla norma violata.
Tale ordinanza-ingiunzione � il titolo esecutivo per l'eventuale iscrizione al ruolo della sanzione non pagata entro il termine prescritto dal prefetto. Da quanto detto, si evince, quindi, in conformit� a quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, che sul verbale di accertamento di violazione amministrativa del codice della strada, per la quale non sia prevista la possibilit� di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione, non � elemento essenziale dell'atto l'indicazione della sanzione, nel minimo e nel massimo edittale previsti dalla norma violata. Il ricorso pu� essere accolto solo nel caso in cui si possa ravvisare una violazione del diritto di difesa del trasgressore: secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come ribadito dalla sentenza in commento, nel caso di mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale della sanzione, prevista dal codice della strada, nessuna violazione del diritto di difesa pu� essere ravvisata, determinando, in tal modo, il rigetto dell'eventuale ricorso presentato dall'interessato.
Anche nel diverso caso della contestazione immediata di una violazione, dal cui verbale di accertamento non si comprenda chiaramente la sanzione da pagare, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non pu� ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, in quanto l'interessato ha ogni ulteriore possibilit� di conoscere la cifra esatta da pagare, a titolo di sanzione, consultando la norma violata. |
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