Data: 01/03/2014 14:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4304.

In un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 2 giugno 2011, dichiarava l'efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano.

Avverso il suddetto pronunciamento proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, uno dei due coniugi.

La pronuncia della Cassazione in breve.

«Questa Corte (Cass. n. 10378 del 2004; n. 13556 del 2012) ha avuto modo di precisare che, ai sensi, dell'art. 64 lett. a) L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall'art. 32 medesima legge».

«Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana. Non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all'elemento temporale considerato».

«(…) Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l'ordine pubblico: anche l'ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli. È evidente che fino ad una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione , come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione».


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