Data: 05/03/2014 19:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 4535 del 26 Febbraio 2014. Cosa accade se l'ex coniuge, onerato del pagamento a controparte di somma periodica a titolo di assegno divorzile, omette tale versamento? L'art. 8 della legge sul divorzio (legge 898/1970) prevede che, in questo caso, il pagamento sia effettuato direttamente dal datore di lavoro – o da altro soggetto assimilato – del debitore, a condizione che quest'ultimo (messo in mora nelle forme di legge) rimanga inadempiente per almeno trenta giorni. Occorre altresì che la parte interessata notifichi al terzo, datore di lavoro, il provvedimento giudiziale statuente l'obbligo di versamento periodico, unitamente all'invito a versare direttamente il dovuto al creditore.


Nel caso di specie è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata sia in primo grado, poiché secondo il giudice del merito sarebbe mancata l'apposizione della formula esecutiva, oltre che sulla sentenza notificata al terzo, sugli altri atti del procedimento. La Suprema Corte, pronunciandosi in camera di consiglio stante la manifesta fondatezza della questione, ricorda tuttavia come soltanto la sentenza notificata al datore di lavoro debba essere munita di formula esecutiva e non anche a tutti gli altri atti del procedimento. Ciò poiché la legge 898/1970 nulla prevede al riguardo; inoltre, la regola generale (contenuta all'art. 475 c.p.c.) enuncia espressamente che la formula esecutiva può essere apposta solo sui provvedimenti giudiziali, sugli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.


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