Data: 02/03/2014 10:00:00 - Autore: Raffaella Diviccaro
di Raffaella Diviccaro

Alla luce dell'art. 823 c.c. la tutela dei beni pubblici compete all'autorità amministrativa che può ricorrere alternativamente agli strumenti civilistici di tutela del possesso e della proprietà ovvero alle tecniche di autotutela amministrativa.

In primis, la tutela può quindi concretizzarsi nelle azioni giudiziali petitorie e possessorie sulla base dell'art. 823 comma 2 c.c. che costituisce espressione di un principio di carattere generale, valido per ogni situazione giuridica tutelabile con gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Tuttavia, qualora non intenda adire l'autorità giudiziaria ordinaria, o secondo alcuni unitamente a tale ricorso, la P.A. è legittimata ad esercitare, a difesa dei beni demaniali e, si ritiene , anche dei beni patrimoniali indisponibili i poteri amministrativi di autotutela.

Può pertanto annullare o revocare provvedimenti, ad esempio concessori, precedentemente adottati: questa è la cosiddetta autotutela decisoria. Quanto all'autotutela esecutiva, giova premettere che l'amministrazione è solita esercitare un' attività finalizzata a verificare l'integrità del bene pubblico di uso generale e la persistenza del suo utilizzo secondo le finalità istituzionali. I provvedimenti sanzionatori, spesso recanti ordine di riduzione dei luoghi in pristino, posti in essere a seguito dell'esperimento di tali controlli, sono dotati del carattere dell'esecutorietà, in quanto idonei ad essere portati a esecuzione in forma coattiva, contro la volontà del privato e senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

La potestà in parola è espressione della supremazia della P.A. e può essere esercitata, pertanto, solo nei confronti dei privati e non rispetto ad altri soggetti pubblici; questi ultimi, difatti, sono equiordinati alla P.A e si trovano nella medesima condizione giuridica rispetto alla stessa.

Oggetto di autotutela possono essere oltre i beni demaniali, anche i beni del patrimonio indisponibile, in virtù del loro particolare regime giuridico, assimilabile a quello degli stessi beni demaniali.

La potestà di agire in autotutela non può essere esercitata a difesa dei beni del patrimonio disponibile di cui la P.A. è titolare iure privatorum. La tutela di tali beni deve avvenire nel rispetto delle tecniche rimediali previste dal codice civile.

Se un bene di proprietà di un ente pubblico viene occupato sine titulo da privati, pertanto l'amministrazione, carente nella fattispecie di poteri autoritativi, potrà riappropriarsene solo invocando l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria. Si verserebbe, altrimenti, nell'ipotesi vietata dalla legge di autotutela privata. Ciò premesso, giova rimarcare che l'ambito di applicazione oggettivo dell'art 823 c.c. è diversamente circoscrivibile a seconda dell'esito del dibattito sorto circa la natura, precettiva o programmatica dell'articolo medesimo.

Affermando la natura immediatamente precettiva di tale norma, attribuisce alla stessa valore di clausola generale, in forza della quale l'amministrazione sarebbe legittimata, di per sé, ad agire in autotutela, senza necessità di specificare norme che concretizzino tale facoltà in relazione alle diverse categorie di beni. Al contrario, si è ritenuto che una norma recante un testo così generico non può prescindere da specifiche disposizioni che ne recepiscono il contenuto ed adattino alle diverse materie la facoltà di porre in essere atti dotati di efficacia auto-esecutiva.

Pertanto, la sola autotutela decisoria ha portata generale, mentre l'autotutela esecutiva va, di volta in volta, espressamente conferita con legge, previa norma di principio che ne affermi la praticabilità in una determinata materia.

Del resto, si osserva, l'art 823 comma 2 c.c. non individua l'autorità competente all'adozione degli atti esecutori, rinviando quindi all'uopo alla norma speciale attributiva del potere.

Quanto alla giurisdizione in materia di beni pubblici, il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n 104, all'art 133, comma 1, lett b), dispone che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.

                                                                                                             Dott.ssa Raffaella Diviccaro


Tutte le notizie