Data: 02/03/2014 10:00:00 - Autore: Raffaella Diviccaro
di Raffaella Diviccaro

Alla luce dell'art. 823 c.c. la tutela dei beni pubblici compete all'autorit� amministrativa che pu� ricorrere alternativamente agli strumenti civilistici di tutela del possesso e della propriet� ovvero alle tecniche di autotutela amministrativa.

In primis, la tutela pu� quindi concretizzarsi nelle azioni giudiziali petitorie e possessorie sulla base dell'art. 823 comma 2 c.c. che costituisce espressione di un principio di carattere generale, valido per ogni situazione giuridica tutelabile con gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Tuttavia, qualora non intenda adire l'autorit� giudiziaria ordinaria, o secondo alcuni unitamente a tale ricorso, la P.A. � legittimata ad esercitare, a difesa dei beni demaniali e, si ritiene , anche dei beni patrimoniali indisponibili i poteri amministrativi di autotutela.

Pu� pertanto annullare o revocare provvedimenti, ad esempio concessori, precedentemente adottati: questa � la cosiddetta autotutela decisoria. Quanto all'autotutela esecutiva, giova premettere che l'amministrazione � solita esercitare un' attivit� finalizzata a verificare l'integrit� del bene pubblico di uso generale e la persistenza del suo utilizzo secondo le finalit� istituzionali. I provvedimenti sanzionatori, spesso recanti ordine di riduzione dei luoghi in pristino, posti in essere a seguito dell'esperimento di tali controlli, sono dotati del carattere dell'esecutoriet�, in quanto idonei ad essere portati a esecuzione in forma coattiva, contro la volont� del privato e senza necessit� di ricorrere all'autorit� giudiziaria.

La potest� in parola � espressione della supremazia della P.A. e pu� essere esercitata, pertanto, solo nei confronti dei privati e non rispetto ad altri soggetti pubblici; questi ultimi, difatti, sono equiordinati alla P.A e si trovano nella medesima condizione giuridica rispetto alla stessa.

Oggetto di autotutela possono essere oltre i beni demaniali, anche i beni del patrimonio indisponibile, in virt� del loro particolare regime giuridico, assimilabile a quello degli stessi beni demaniali.

La potest� di agire in autotutela non pu� essere esercitata a difesa dei beni del patrimonio disponibile di cui la P.A. � titolare iure privatorum. La tutela di tali beni deve avvenire nel rispetto delle tecniche rimediali previste dal codice civile.

Se un bene di propriet� di un ente pubblico viene occupato sine titulo da privati, pertanto l'amministrazione, carente nella fattispecie di poteri autoritativi, potr� riappropriarsene solo invocando l'intervento dell'autorit� giudiziaria ordinaria. Si verserebbe, altrimenti, nell'ipotesi vietata dalla legge di autotutela privata. Ci� premesso, giova rimarcare che l'ambito di applicazione oggettivo dell'art 823 c.c. � diversamente circoscrivibile a seconda dell'esito del dibattito sorto circa la natura, precettiva o programmatica dell'articolo medesimo.

Affermando la natura immediatamente precettiva di tale norma, attribuisce alla stessa valore di clausola generale, in forza della quale l'amministrazione sarebbe legittimata, di per s�, ad agire in autotutela, senza necessit� di specificare norme che concretizzino tale facolt� in relazione alle diverse categorie di beni. Al contrario, si � ritenuto che una norma recante un testo cos� generico non pu� prescindere da specifiche disposizioni che ne recepiscono il contenuto ed adattino alle diverse materie la facolt� di porre in essere atti dotati di efficacia auto-esecutiva.

Pertanto, la sola autotutela decisoria ha portata generale, mentre l'autotutela esecutiva va, di volta in volta, espressamente conferita con legge, previa norma di principio che ne affermi la praticabilit� in una determinata materia.

Del resto, si osserva, l'art 823 comma 2 c.c. non individua l'autorit� competente all'adozione degli atti esecutori, rinviando quindi all'uopo alla norma speciale attributiva del potere.

Quanto alla giurisdizione in materia di beni pubblici, il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n 104, all'art 133, comma 1, lett b), dispone che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo �le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennit�, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche�.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Dott.ssa Raffaella Diviccaro


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