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Data: 04/03/2014 09:40:00 - Autore: Sabrina Caporale Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 18 – 27 febbraio 2014, n. 9760. Con sentenza del 30.4.2013 il G.U.P. del Tribunale di Milano applicava ex art. 444 c.p.p. la pena concordata nei confronti di due imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110 c.p.- 73 D.P.R. n. 309/90, disponendo, tra l'altro, la confisca dei rispettivi passaporti. Avverso la predetta sentenza proponevano ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i due imputati, deducendo in primo luogo, “l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge ex art. 16 co. 5 d.leg.vo 286/98 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla predetta ipotesi normativa con riferimento alla disposta confisca del passaporto non adeguatamente giustificata, se con l'effetto di privare il ricorrente del proprio diritto di avanzare istanza di espulsione quale misura alternativa alla pena”. Sul punto la pronuncia della cassazione. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento ! «(…) ben oltre il vizio di motivazione relativo al nesso strumentale tra cosa e reato - la cui giustificazione si rende necessaria anche nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. in relazione all'ipotesi di confisca facoltativa (Sez. 6, Sentenza n. 17266 del 16/04/2010; Sez. 6, Sentenza n. 24756 del 01/03/2007) -, è dirimente la considerazione secondo la quale la confisca dei passaporti, documenti personali rappresentativi del diritto di libera circolazione degli imputati, ha fatto trasmodare l'espropriazione dalla sua natura e funzione sanzionatoria patrimoniale reale conferendo ad essa quella cautelare limitativa “sine die” della libertà dei predetti, ponendosi al di fuori dei casi in cui misure di tale natura, per loro natura temporanee, sono previste e disciplinate dalla legge. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dei passaporti dei ricorrenti che vanno dissequestrati e restituiti agli aventi diritto». |
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