Data: 04/03/2014 11:40:00 - Autore: Carla Romano
di Carla Romano - carlaromano.cr@libero.it
Sempre più discussa, in ambito civile, è la violazione dei provvedimenti presidenziali adottati in regime di separazione tra coniugi.
Purtroppo la realtà dei casi presenta talvolta spiacevoli situazioni in cui l'astio tra coniugi, o questioni personali non risolte, porta il soggetto obbligato a non tener fede a quanto disposto dall'autorità competente in favore dei minori, nati dal matrimonio.
Nel caso di specie, Tizia ricorreva al Presidente del Tribunale competente per territorio al fine di veder dichiarata la propria separazione personale da Caio, dal quale ha avuto due figlie. La stessa chiedeva che venisse posto a carico del coniuge un assegno perequativo mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento delle minori.
Caio, costituitisi in giudizio, eccepiva la richiesta della moglie, considerandola eccessivamente elevata, in virtù del fatto che lo stesso era stato sospeso dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Straordinaria.
Con pronuncia del Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale veniva imposto a Caio di corrispondere a Tizia un assegno perequativo mensile di € 300,00 per il mantenimento delle minori, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute per le minori.
A seguito della fase presidenziale ed in attesa dell'avvio della fase istruttoria, Caio versava a Tizia la somma di € 115,00, portando in compensazione, l'importo di € 190,00, corrispondente alla metà del rateo mensile del mutuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto di un immobile adibito a residenza estiva.
L'art. 156 c.c., prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, inoltre, in caso di inadempienza, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può intervenire, sopperendo agli inadempimenti dell'obbligato. 
La stessa Suprema Corte è recentemente intervenuta in materia, ribadendo l'importanza delle varie forma di garanzia attuate in caso d'inadempimento all'obbligo di mantenimento verso il coniuge o figli, “quale l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato” (Cass., Civ., Sez. I, 22 Aprile 2013, n. 9671).
Non bisogna poi dimenticare che la violazione o l'elusione dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria da parte del coniuge obbligato potrebbe assumere anche rilievo penale, in quanto l'art. 570 c.p. punisce colui che “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori” e ciò in ragione dl fatto che "l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i genitori e permane qualunque sia la vicissitudine dei rapporti coniugali" (infra. Cass., Pen., 25 febbraio 1998, Grimaldi, CP 99, 1142).
Al di là delle garanzie codicistiche, vi è comunque la possibilità per l'avente diritto all'assegno di mantenimento in favore di minori, di tutelarsi, nelle more del giudizio, attraverso il pagamento diretto da parte di un terzo, tenuto a versare somme all'obbligato principale, senza necessità di ricorrere preventivamente all'autorità giudiziaria.
Tale garanzia è prevista dall'art. 8, terzo comma, l. n. 898/1970 (legge sul divorzio) disposizione applicabile, non solo per il regime divorzile, ma anche per quello di separazione, nonché a garanzia dei figli naturali nati fuori dal matrimonio. Ai fini della distrazione delle somme dovute, è necessario l'inadempimento od inesatto adempimento, il quale perduri da almeno 30 giorni e che sia attuale, al momento in cui si rivolge l'invito al terzo.
Infine, è necessaria la costituzione in mora dell'obbligato mediante lettera raccomandata a.r. che contenga l'invito ad adempiere, pena la distrazione diretta delle somme.In mancanza di adempimento spontaneo, l'avente diritto procederà notificando al terzo il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno, il quale,munito dell'apposita formula, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., invitandolo a versargli direttamente le somme dovute.
Nel caso di specie, a seguito di diffida ad adempiere del coniuge inadempiente e conseguente rifiuto ad adempiere esattamente all'obbligo di mantenimento imposto dall'ordinanza presidenziale, il coniuge beneficiario è riuscita ad ottenere dal terzo, datore di lavoro del soggetto obbligato, il pagamento diretto dell'assegno perequativo di € 300,00 mensili. 
Si ritiene che, come dimostra la vicenda menzionata, tali garanzie siano importanti ed efficaci e che il loro unico scopo sia quello di tutelare i diritti dei minori, troppo spesso ignorati a causa delle controversie intercorrenti tra coniugi, causate della "rottura" della loro vita matrimoniale.
Carla Romano - Palermo
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