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Data: 06/03/2014 09:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo - Dott. Emanuele Mascolo - " Gli eredi hanno diritto di utilizzare
la parete perimetrale dell'edificio, avente natura condominiale, per
l'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli
altri condomini" E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza numero 4936 del 3 marzo 2014. All'assemblea condominiale veniva chiesta l'autorizzazione " a realizzare sulla parete perimetrale
dello stabile condominiale una canna fumaria necessaria per l'evacuazione dei
fumi del camino collocato all'interno del suo appartamento." L'opera veniva autorizzata in sede assembleare e l'autorizzazione veniva confermata anche in una delle assemblee successive. In seguito il Comune, ne autorizzava l'installazione ai sensi del regolamento comunale di edilizia. Uno dei condomini, però, nel 1992, proponeva ricorso, affermando che "la canna fumaria impediva il suo diritto di veduta dal parapetto del terrazzo di sua
esclusiva pertinenza" e che " il diritto di veduta dal terrazzo era tutelabile ex art. 907 c.c. perché
pertinenza esclusiva dell'alloggio a primo piano di sua proprietà." Il ricorso fu respinto in primo grado. L'articolo 907 del codice civile così recita: "quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia." Il condomino presentava ricorso contro la sentenza di primo grado ed otteneva ragione dalla Corte di Appello di Potenza che ordinava di "demolire la canna fumaria
di sfogo del camino realizzato nell'appartamento di sua proprietà, agganciata
alla parete del fabbricato." Tale decisione era scaturita dal rilievo che l'appellante aveva provato con il contratto di compravendita "che il
terrazzo di che trattasi è pertinenza esclusiva dell'appartamento sito al primo
piano, di sua proprietà in quanto pertinenza
esclusiva del suo appartamento," pertanto, si legge in sentenza di appello, "l'appellante aveva diritto di fruirne
e di esercitare la veduta, diretta e obliqua, che anche la canna fumaria può essere fatta
rientrare nella categoria delle costruzioni di cui all'art. 907 c.c. ed essa,
come emerge agevolmente dall'esame delle fotografie allegate ai fascicoli di
parte, ostacola l'esercizio della veduta dal terrazzo del suo
appartamento, modificandone in maniera significativa il godimento; che, dunque, la canna fumaria fosse idonea a costituire turbativa del possesso della veduta come in
precedenza esercitata." Il caso giunge in Cassazione la quale, decide, con sentenza numero 4936 del 3 marzzo 2014, che, accogliendo il ricorso, oltre a ciò di cui abbiamo detto in apertura della presente pubblicazione, ha ritenuto che "l' espressione
pertinenza attribuita al terrazzo nel rogito di acquisto indica
oggettivamente e soltanto che sullo stesso non hanno titolo di accesso gli
altri condomini dell'edificio; che,
conseguentemente, la corte distrettuale ha erroneamente considerato
fondata la invocata tutela ex art. 907 c.c., norma, invece, non applicabile ad
unità immobiliari in proprietà comune, poiché, ai sensi del citato art. 1117
c.c., la parete perimetrale ed il lastrico solare sono parti inscindibili del
medesimo edificio; che, ai sensi dell'art. 1102 c.c. - in relazione anche al disposto di
cui all'art. 1119 c.c. - gli eredi hanno diritto di utilizzare la
parete condominiale dell'edificio, avente natura condominiale, per
l'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli
altri condomini; che, invero, l'art. 1102 c.c. si pone - con riferimento all'art. 907 c.c. - in relazione giuridicamente
prevalente; che, propriamente, non è
opponibile la invocata tutela della veduta dal parapetto del terrazzo in danno
dei diritti dei condomini ricorrenti non solo per la particolare dimensione
limitata della canna fumaria, quanto perché l'art. 907 c.c. attiene a
fattispecie diversa da quella in esame, che riguarda invece i diritti
condominiali relativi allo stesso stabile, garantiti ai singoli condomini
dall'art. 1102 c.c.; che l'art. 907 c.c., è
a tutela di diritti di veduta tra fabbricati autonomi, la cui titolarità
appartiene a soggetti diversi" (così ricorso, pag. 9); che "nel caso
in questione, il presupposto di distinti diritti assoluti di proprietà
immobiliare non sussiste per la natura stessa della condominialità
dell'edificio di cui è parte il terrazzo;
che, inoltre, l'apposizione della canna fumaria... non contrasta con la
destinazione d'uso della muratura perimetrale dell'edificio condominiale, né
con il pari diritto degli altri condomini, né altera il decoro architettonico
dell'immobile, poiché non vi è prova contraria in ordine alle suddette
circostanze." |
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