Data: 06/03/2014 09:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo
- Dott. Emanuele Mascolo -  " Gli eredi hanno diritto di utilizzare la parete perimetrale dell'edificio, avente natura condominiale, per l'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli altri condomini" E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza numero 4936 del 3 marzo 2014.

All'assemblea condominiale veniva chiesta l'autorizzazione " a realizzare sulla parete perimetrale dello stabile condominiale una canna fumaria necessaria per l'evacuazione dei fumi del camino collocato all'interno del suo appartamento." 

L'opera veniva autorizzata in sede assembleare e l'autorizzazione veniva confermata anche in una delle assemblee successive. In seguito il Comune, ne autorizzava l'installazione ai sensi del regolamento comunale di edilizia.

Uno dei condomini, però, nel 1992, proponeva ricorso, affermando che "lcanna fumaria impediva il suo diritto di veduta dal parapetto del terrazzo di sua esclusiva pertinenza" e che " il diritto di veduta dal terrazzo era tutelabile ex art. 907 c.c. perché pertinenza esclusiva dell'alloggio a primo piano di sua proprietà." 
Il ricorso fu respinto in primo grado. 

L'articolo 907 del codice civile così recita:  "quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. 
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia." 

Il condomino presentava ricorso contro la sentenza di primo grado ed otteneva ragione dalla Corte di Appello di Potenza che ordinava di "demolire la canna fumaria di sfogo del camino realizzato nell'appartamento di sua proprietà, agganciata alla parete del fabbricato."  Tale decisione era scaturita dal rilievo che l'appellante aveva provato con il contratto di compravendita "che il terrazzo di che trattasi è pertinenza esclusiva dell'appartamento sito al primo piano, di sua proprietà in quanto pertinenza esclusiva del suo appartamento," pertanto, si legge in sentenza di appello,  "l'appellante aveva diritto di fruirne e di esercitare la veduta, diretta e obliqua,  che anche la canna fumaria può essere fatta rientrare nella categoria delle costruzioni di cui all'art. 907 c.c. ed essa, come emerge agevolmente dall'esame delle fotografie allegate ai fascicoli di parte, ostacola l'esercizio della veduta dal terrazzo del suo appartamento, modificandone in maniera significativa il godimento; che, dunque, la canna fumaria fosse idonea a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata." 

Il caso giunge in Cassazione la quale, decide, con sentenza numero 4936 del 3 marzzo 2014, che, accogliendo il ricorso,  oltre a ciò di cui abbiamo detto in apertura della presente pubblicazione, ha ritenuto che "l' espressione pertinenza attribuita al terrazzo nel rogito di acquisto indica oggettivamente e soltanto che sullo stesso non hanno titolo di accesso gli altri condomini dell'edificio; che, conseguentemente, la corte distrettuale ha erroneamente considerato fondata la invocata tutela ex art. 907 c.c., norma, invece, non applicabile ad unità immobiliari in proprietà comune, poiché, ai sensi del citato art. 1117 c.c., la parete perimetrale ed il lastrico solare sono parti inscindibili del medesimo edificio; che, ai sensi dell'art. 1102 c.c. - in relazione anche al disposto di cui all'art. 1119 c.c. - gli eredi  hanno diritto di utilizzare la parete condominiale dell'edificio, avente natura condominiale, per l'apposizione della canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli altri condomini; che, invero, l'art. 1102 c.c. si pone - con riferimento all'art. 907 c.c. - in relazione giuridicamente prevalente; che, propriamente, non è opponibile la invocata tutela della veduta dal parapetto del terrazzo in danno dei diritti dei condomini ricorrenti  non solo per la particolare dimensione limitata della canna fumaria, quanto perché l'art. 907 c.c. attiene a fattispecie diversa da quella in esame, che riguarda invece i diritti condominiali relativi allo stesso stabile, garantiti ai singoli condomini dall'art. 1102 c.c.; che l'art. 907 c.c., è a tutela di diritti di veduta tra fabbricati autonomi, la cui titolarità appartiene a soggetti diversi" (così ricorso, pag. 9); che "nel caso in questione, il presupposto di distinti diritti assoluti di proprietà immobiliare non sussiste per la natura stessa della condominialità dell'edificio di cui è parte il terrazzo; che, inoltre, l'apposizione della canna fumaria... non contrasta con la destinazione d'uso della muratura perimetrale dell'edificio condominiale, né con il pari diritto degli altri condomini, né altera il decoro architettonico dell'immobile, poiché non vi è prova contraria in ordine alle suddette circostanze."

  

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