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Data: 06/03/2014 11:30:00 - Autore: Sabrina Caporale Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza 12 – 28 febbraio 2014, n. 9780. “200,00 euro di ammenda” questa la pena che il GUP del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, infliggeva all'uomo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 c.p. perché, “per petulanza e per altri biasimevoli motivi, tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via, poneva in essere comportamenti di disturbo e di molestia in danno dell'ex coniuge. Uno in particolare: l'aver ripetutamente suonato il campanello di casa dell'ex moglie, in un arco temporale di circa un'ora, intorno alle sei del mattino. Ebbene, già condannato dai giudici di merito, l'uomo proponeva così ricorso in Cassazione. La risposta degli ermellini. «Il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. I, 08/07/2010, n. 29933) purchè particolarmente sintomatica la stessa dei requisiti della fattispecie tipizzata. Su tale presupposto teorico è stata ritenuta molesta, ad esempio, anche una sola telefonata perché effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta (Cass., Sez. I, 22/04/2004, n. 23521) ovvero, dopo la mezzanotte, perché, nella specie, si è ritenuto che l'ora della telefonata dimostrava sia l'obiettiva, molesta intrusione in ore riservate al riposo, sia l'evidente intenzione dell'imputato di molestare la moglie, e non già di vedere il bambino, come difensivamente opinato, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire (Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 36)». Ebbene, - aggiungono i giudici della Corte - «nei richiamati precedenti l'unicità della telefonata è stata criticamente valutata, ai fini di verificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di legge per la sussistenza della contravvenzione, giacchè, ai fini del reato previsto dall'art. 660 c.p., l'atto di molestia dev'essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. [Ne consegue,] la rilevanza dell'ora dell'unica telefonata, eccezionalmente ritenuta petulante, ed ai motivi di essa». Alla luce di quanto detto e, tenuto altresì conto delle modalità di verificazione del fatto de quo, appare giustificata la qualificazione della condotta dell'uomo quale reato di “molestia o disturbo alle persone” di cui all'art. 660 c.p, in quanto “incisivamente idonea ad arrecare fastidio e petulanza”.
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