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Data: 06/03/2014 12:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - In tema di reclamabilità o meno dell'ordinanza che decide sulla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado LIA Law In Action ha il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione l'inedita pronuncia emessa in data 26 febbraio 2014 dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale opera della felice penna del Dott. Claudio Casarano; buona lettura! TRIBUNALE DI TARANTO II SEZIONE Ordinanza (ex art. 669 terdecies) (R.G. n. 8583-2013) Presidente: Gianfranco Coccioli Giudice relatore: Claudio Casarano Giudice: Alberto Munno IL RECLAMO Il sig. VNC proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 12-12-2013 con la quale il Tribunale di Taranto – in composizione monocratica e quale Giudice d'Appello - accoglieva l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante, ossia dalla compagnia di assicurazioni Donau Vienna Insurance Group. Analogo reclamo, avverso altra inibitoria adottata dallo stesso giudice d'appello, veniva proposto da altri soggetti appellati sempre nei confronti della predetta compagnia di assicurazioni. Alla prima udienza del 17-02-2014, non opponendosi le parti, veniva disposta la riunione al procedimento più vecchio degli altri quattro. La difesa resistente, fra l'altro, eccepiva l'inammissibilità del reclamo avverso la sospensiva. Il Collegio si riservava. L'ASTRATTA POSSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIVA EX ART. 351 C.P.C. MUOVENDO DALLA SUA NATURA LATAMENTE CAUTELARE Se si dovesse ritenere che anche la sospensiva adottata dal giudice di appello rientra nella nozione di provvedimento cautelare, potrebbe anche sostenersi la possibilità di sua reclamabilità ex art. 669 terdecies. “Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo…”. Va esclusa però la possibilità di applicazione estensiva di tale disposto normativo, se si considera che il giudice d'appello può concedere la sospensiva a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora. Presupposto che è invece indefettibile per i provvedimenti cautelari propriamente detti. Allo scopo è sufficiente infatti che il giudice d'appello si avveda soltanto dell'erroneità della decisione del giudice di primo grado per concedere la sospensiva (difetto del fumus); così ad esempio, in tema di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, può essere concessa anche se non ricorre il rischio di insolvenza della parte vittoriosa in primo grado, in ordine alla restituzione delle somme in favore dell'appellante che dovesse ottenere la riforma della sentenza. Se un tempo era discussa l'interpretazione dei limiti del potere di sospensiva del giudice d'appello, ritenendosi da parte di altri che anche in questo caso non si possa prescindere dal periculum in mora, ora invece l'interpretazione da preferirsi sembra desumersi anche dal nuovo dato letterale dell'art. 283 c.p.c., laddove prevede come soltanto eventuale l'ipotesi che la sospensiva sia ancorata alla possibilità di insolvenza di una delle parti. In ogni caso l'elemento di diversità della sospensiva rispetto al provvedimento cautelare, al quale fa riferimento il legislatore quando si occupa della reclamabilità ex art. 669 terdecies, si desume in primo luogo dalla sua diversa collocazione sistematica. L'art. 669 terdecies infatti è inserito nel libro IV, intitolato “dei procedimenti speciali”, ed in particolare nel capo III, intitolato dei procedimenti cautelari. Non solo ma la Sezione I del predetto capo è intitolata dei procedimenti cautelari in generale e detta una disciplina sul modus procedendi, che mal si concilia con la possibilità di ritenerla applicabile alla sospensiva. Ciò non toglie che in secondo grado possa darsi un cautelare, pendendo il merito, beninteso per ragioni sopravvenute, che però sarebbe altra cosa rispetto alla sospensiva. Esiste poi l'art. 669 quaterdecies che si preoccupa ex professo di delineare l'ambito di applicazione del cautelare, estendendo, fra l'altro, la disciplina prevista per i cautelari al sequestro, ai provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto ed ai procedimenti d'urgenza; oltre che ai casi di provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali, nei limiti della compatibilità. Come a dire che se il legislatore avesse voluto, avrebbe certamente esteso il rimedio del reclamo anche alla sospensiva in parola. Non a caso per la sospensione dell'esecuzione forzata – rimedio peraltro più vicino alla sospensiva in parola del cautelare propriamente detto – il legislatore è dovuto intervenire con apposita norma per ammettere la sua reclamabilità( art. 624, II co., c.p.c). L'ESCLUSIONE ESPRESSA DEL RECLAMO EX ART. 351 C.P.C. ED INDIVIDUAZIONE DELLA RATIO L'art. 351 c.p.c. prevede ora espressamente che il giudice d'appello provvede sulla sospensiva alla prima udienza con ordinanza non impugnabile e quindi da ritenersi non reclamabile. E provvede pure con ordinanza non impugnabile a confermare o revocare quella adottata, peraltro in via d'urgenza, nella fase antecedente alla prima udienza (vedi l'art. 351, II co. e III co. c.p.c.). La ratio della non impugnabilità – non reclamabilità della sospensiva risiede nello scopo di evitare che vi sia una sorta di andirivieni di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado; ragion per cui una volta delibata la domanda in parola dallo stesso giudice del merito alla prima udienza, deve attendersi che il giudice d'appello con la sentenza dica l'ultima parola sul punto. Tanto al pari peraltro di quel che avviene in materia di ordinanza ex art. 648 c.p.c., pure non impugnabile (art. 177) e di certo non reclamabile. Il reclamo va dunque dichiarato inammissibile e le spese sopportate dalla resistente seguono la soccombenza dei reclamanti; si liquidano poi come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dell'identità delle questioni sollevate nei diversi procedimenti riuniti. P.T.M. Il Tribunale pronunciando sul reclamo proposto dal sig. VC avverso l'ordinanza di sospensiva adottata nell'ambito del procedimento d'appello n. 262-2013, dal sig. ADP, avverso l'ordinanza di sospensiva adottata nell'ambito del procedimento d'appello n. 268-2013, dal sig. GDP, avverso l'ordinanza di sospensiva adottata nell'ambito del procedimento d'appello n. 267-2013, dalla sig.ra RD, avverso l'ordinanza di sospensiva adottata nell'ambito del procedimento d'appello n. 266-2013, dal sig. LB, avverso l'ordinanza di sospensiva adottata nell'ambito del procedimento d'appello n. 262-2013, tutte depositate in data 12-12-2013, con parte appellante reclamata Assicurazioni Donau Vienna Insurance Group, così provvede: Dichiara inammissibili i reclami e condanna i reclamanti al pagamento delle spese del procedimento sopportate dalla controparte, che si liquidano, in suo favore, in euro 500,00 per ciascuno dei reclamanti, oltre accessori di legge. Taranto 17-02-2014 (camera di consiglio) Il Presidente". |
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