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Data: 07/03/2014 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani Secondo appuntamento su LIA Law In Action del Prof. Ciro Centore, amico di Studio Cataldi e personal trainer nella materia del diritto amministrativo; il Prof. Centore ci porta nell'atmosfera dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed oggi tocca alla Sezione di Bologna; buona lettura! TAR EMILIA ROMAGNA / SEZIONE DI BOLOGNA. OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI BANCHINA MARITTIMA DEMANIALE. OBBLIGO CONSEGUENZIALE (PROF. AVV. CIRO CENTORE) Il TAR di Bologna ha esaminato una singolare fattispecie. Quella relativa ad una occupazione “abusiva” di zona del Demanio Marittimo, in applicazione dell'art. 54 del Codice della Navigazione. E' stata portata all'esame e all'attenzione dei Giudici Amministrativi una particolare questione. Il soggetto che già occupa legittimamente una porzione di banchina, per operazione di carico e scarico di merci o altro e lo fa con regolare concessione rilasciata dall'Autorità portuale e con il pagamento, per detta concessione, del canone dovuto, può, poi, utilizzare “anche” altra porzione della banchina? E può farlo, senza pagare un supplemento di canone, anche per quella “maggiore area” che viene ad occupare “illegittimamente” per il deposito di merci o materiali destinati ad essere rimossi? Il TAR ha individuato la soluzione nella “temporaneità” o meno di questo “deposito” e ha precisato che laddove sia effettivamente soggetto ad una temporaneità, con operazioni più o meno veloci e rientranti nella norma, nulla quaestio. Si tratta effettivamente di una occupazione temporanea che non può rientrare in quelle a tempo indeterminato e/o definitive. Laddove, invece, dalle risultanze della Autorità portuale, come nel caso di specie, si sia in presenza di “utilizzo” di una maggiore area della banchina, maggiore per superficie, e lo si faccia in termini di continuo utilizzo, occorre una maggiorazione del canone concessorio e si è in presenza di una occupazione “abusiva”. In conclusione, dice testualmente il TAR, “la circostanza secondo cui il materiale non sia sempre lo stesso, come contesta parte ricorrente, per effetto di aggiunte o sottrazioni (di merci) in relazione alle procedure di carico e scarico, non muta la realtà, rappresentata dal fatto che i cumuli hanno natura permanente, mentre al termine di ogni singola operazione portuale la banchina deve essere ricondotta allo stato originale”. In conclusione, soggiunge il TAR, “l'applicazione dell'indennizzo per l'occupazione e uso della banchina al di fuori di quanto consentito dalla convenzione (tra l'Autorità portuale e la parte ricorrente e contestatrice) non appare giustificato e quindi esente dalle censure formulate...”. Autore Prof.Avv. Ciro Centore Grazie, carissimo Ciro, per il Tuo nuovo intervento sulle tematiche amministrative; a presto! |
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