Data: 07/03/2014 10:30:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 21 gennaio – 28 febbraio 2014, n. 4869.

Con sentenza non definitiva del 7 agosto 2008 la Corte d'appello di Roma, in riforma della precedente sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro ad un proprio dipendente, con conseguente reitegrazione dello stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato e con condanna al risarcimento di tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento.

In verità, l'uomo dipendente dell'azienda ricorrente, con mansioni di autista e guardia giurata, era stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore nei tre giorni in cui era stato assente dal lavoro per malattia.

La Corte d'Appello, tuttavia non riteneva provata la tesi secondo cui il dipendente, svolgendo attività di cacciatore nei giorni in cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causando il relativo danno al datore di lavoro. E, in ogni caso, non poteva affermarsi che siffatti episodi avrebbero potuto incrinare il vincolo fiduciario in modo tale da costituire giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione di suddetta sentenza proponeva ricorso l'azienda datrice di lavoro.

Il ricorso non è fondato !

«Secondo costante giurisprudenza l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa (per tutte Cass. 21 aprile 2009 n. 9474). La prova della incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro».

Orbene, in assenza di prova dell'effettivo pregiudizio subito dal datore di lavoro al rientro del lavoratore dalla malattia, non può, in alcun modo, ritenersi giustificato il licenziamento.

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