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Data: 07/03/2014 17:24:00 - Autore: A.V. A cura dell'Avv. Ivan Dimitri Calaprice Sarà capitato a tutti di ascoltare, negli ultimi tempi, spot pubblicitari televisivi e radiofonici in cui si prospettano in maniera accattivante, i benefici del confronto fra i prodotti RCA di diverse compagnie assicurative. Si tratta dei c.d. comparatori assicurativi (anche qualificati, fra gli esperti del settore, “aggregatori”) ovvero dei portali web gestiti da soggetti che hanno sviluppato ed ottimizzato un software che consente di ottenere (quasi) in tempo reale un prospetto sinottico in cui, ad ogni determinato profilo assicurativo, vengono abbinate le offerte di un limitato spettro di compagnie.
Il funzionamento è relativamente semplice. L'utente di questi siti viene invitato a compilare un form telematico in cui si richiede di inserire un certo numero di informazioni sia personali sia relative al veicolo da assicurare allo scopo di definirne il c.d. profilo di rischio. Una volta compilato il questionario, all'utente sarà data la possibilità di avere in un'unica schermata il prezzo del prodotto rca di diverse imprese assicurative e, dunque, di ottenere in un colpo solo ciò che invece avrebbe potuto acquisire interrogando una ad una le singole interfacce di vendita al pubblico dei siti web delle distinte compagnie. In questa prospettiva sussiste anche la possibilità che l'utente/assicurando benefici di uno sconto riservato dalla compagnia a chi stipuli la polizza attraverso questo specifico canale. Una volta scelta l'offerta di proprio interesse, l'utente del sito potrà quindi salvare un preventivo (valido, per legge, non meno di 60 giorni) e accedere direttamente alla pagina web della compagnia che lo rende disponibile. Sarà quindi la stessa compagnia a svolgere le verifiche di veridicità e correttezza delle informazioni inserite interloquendo direttamente con l'utente. A fronte di una strutturazione tecnica assai banale e di una modalità di fruizione apparentemente lineare si contrappone però una obiettiva difficoltà di incasellamento di questo servizio entro i paradigmi tipici della intermediazione assicurativa.
Si faccia un passo indietro. Fino all'avvento del D.Lgs. 209/2005 (anche denominato “codice delle assicurazioni private”) il diritto di esercizio della intermediazione assicurativa era demandato unicamente a poche figure professionali, ovvero quella dell'agente, del suo collaboratore (c.d. subagente) quella del broker e quella del c.d. produttore diretto. A latere si collocava il fenomeno del collocamento di prodotti assicurativi presso gli istituti di credito che configurava il c.d. canale bancassicurativo. L'avvento del codice delle assicurazioni ha radicalmente scombinato le regole. Il titolo IX di esso, infatti, ha dettato nuove prescrizioni e disegnato nuove procedure in capo a tutti gli intermediari assicurativi italiani e stranieri operanti in Italia, stabilendo, anzitutto, che l'esercizio di attività che presuppongono una interposizione qualificata fra un'impresa produttrice e un utente di servizi di natura assicurativa sia preceduto dall'iscrizione ad un albo distinto in cinque sezioni (e contraddistinte dalle prime cinque lettere dell'alfabeto). L'ultimo articolo di questo titolo, ovvero il 121, tratta, con obiettiva sbrigatività, un tema che appena qualche anno dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni sarebbe diventato centrale nel mercato assicurativo, ovvero quello del collocamento “a distanza” di prodotti assicurativi.
La fattispecie è quella in cui il contratto venga concluso senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente e dunque, anzitutto, quella in cui venga in linea di conto, l'uso del telefono e di internet. Vi si leggeva: “1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.” L'intervento dell'Isvap (oggi Ivass) non si fece attendere molto. Qualche tempo dopo, infatti, l'Autorità di vigilanza emanò il c.d. Regolamento 5/2006 ove oggi sono dettate – dall'art. 59 in poi - alcune regole ad hoc per queste fattispecie nonché il Regolamento 34/2010 espressamente confezionato con l'obiettivo di dettagliare le (obiettivamente laconiche) regole dell'art. 121. Così, il tema veniva sostanzialmente disciplinato: i) da alcune regole del Regolamento 5/2006, che si rivolge a tutti gli intermediari; ii) da alcune regole del Regolamento 34/2010, che si rivolge agli intermediari che operano a distanza; iii) da ulteriori regole di altre griglie normative cui le norme racchiuse nei predetti Regolamenti rinviavano. Il successivo proliferare dei c.d. aggregatori assicurativi ha lasciato però comprendere che il vigente assetto legislativo e regolamentare mal si attaglia a meccaniche operative del tutto originali in cui l'uso del web non è perifericamente strumentale all'invio di informazioni ma ontologicamente essenziale alla erogazione di esse. Cosa si vuol dire?
E' un dato che l'impianto del Codice e dei precitati Regolamenti muova dall'evidente presupposto che un intermediario possa svolgere attraverso il canale web la tradizionale funzione di assistenza e consulenza. Il fenomeno dei comparatori di assicurazioni si fonda, tuttavia, su un concetto molto diverso, ovvero quello della aggregazione in ottica valoriale delle informazioni rese da più compagnie attraverso la strutturazione - in proprio - di contenuti informativi che ne filtrano i servizi. Prima facie l'intero sistema evoca più le dinamiche informative della pubblicità che quelle tecnico-giuridiche della intermediazione assicurativa di stampo tradizionale. La spiegazione è banale: il Legislatore, redigendo il codice non aveva pensato a questa ipotesi operativa e tanto a dispetto della circostanza che il fenomeno della comparazione assicurativa fosse comunque presente in Italia già dal 2000. Negli anni immediatamente successivi all'emanazione delle norme in commento, la principale premura del Legislatore è stata, infatti, principalmente, soltanto quella di valorizzare l'(evanescente) categoria della trasparenza nei confronti del consumatore. Soltanto oggi, a distanza di alcuni anni dalla sua entrata in vigore, si sta diffondendo la consapevolezza dell'opportunità di definire alcune regole ad hoc per questi soggetti che – pur regolarmente iscritti al nuovo registro elettronico degli intermediari (c.d. RUI) – si atteggiano nel mercato con obiettivi funzionalmente diversi da quelli dei vecchi agenti o broker. Così, ad esempio, con riguardo al Regolamento 34/2010 occorrerebbe prendere atto che l'art. 8 elenca una serie di informazioni precontrattuali che – di norma – vengono rese sempre e solo dalla impresa. Quando l'utente di un servizio comparativo mostra interesse in relazione ad una specifica offerta indicata nella “pagina dei risultati” viene infatti automaticamente reindirizzato alla piattaforma telematica della impresa che la rende disponibile. In quel momento egli potrà procedere con l'acquisto ovvero desistere. Parimenti l'attuale art. 10 del medesimo Regolamento non tiene conto del fatto che un comparatore non ha la materiale disponibilità del contratto, la cui trasmissione è – di norma – curata direttamente dalla compagnia.
I casi in cui le prescrizioni per l'intermediario del web di fatto si prospettano come “scatole vuote” per l'intermediario/compratore sono però ben più numerosi. Complessivamente si può sostenere che essi sono tutti riferibili al dettato di quelle norme assise sul presupposto logico che l'intermediario del web offra un apporto consulenziale legato alla rappresentazione di una sola compagnia e non già – come invece è – alla illustrazione in forma aggregata di contenuti correlati a più imprese. Nel dicembre del 2013 l'Ivass ha annunciato di voler verificare il livello di trasparenza dei siti comparativi che – a suo dire – “rappresentano una nuova frontiera per la distribuzione nel settore assicurativo, in grado di stimolare i consumatori a ricercare i prezzi e i prodotti migliori ed incentivando così le dinamiche concorrenziali”. Questa verifica, al momento in cui si scrive, è ancora in corso. Di certo gli esiti costituiranno un'ottima occasione per riflettere sulle regole dell'intero comparto, ricalibrare i ruoli e le responsabilità di chi vi opera e chiarirne, in termini rigorosi e netti, le differenze rispetto alla dimensione operativa di tutti gli altri iscritti al RUI, il cui modus essendi et operandi si colloca a tutt'oggi, ad una distanza siderale. Avv. Ivan Dimitri Calaprice
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