Data: 07/03/2014 10:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

- Dott. Emanuele Mascolo - Il caso di cui ci occupiamo si riferisce alla decisione del Tar Puglia Bari, Sentenza numero 1287 del 5 marzo 2014.  il Tribunale amministrativo era stato adibito per l'annullamento di una nota comunale che prevedeva " l'assoluto divieto di esercizio di attività di bar-somministrazione di alimenti e bevande, nonché della tenuta di attività di spettacoli " In un'area di pertinenza esterna  a un esercizio commerciale.

Il Tar fa rilevare come, già dalla relazione tecnica allegata alla domanda inviata al Comune dal privato cittadino, si evince che l'area esterna è già un'area in cui è possibile collocare i banconi bar e gli arredi da utilizzare per l'esercizio commerciale senza  la necessità di apportare modifiche all'area.

Di conseguenza, secondo  i Giudici amministrativi  "non può essere condiviso l'assunto dell'ente resistente, secondo cui il mutamento di destinazione d'uso assentito riguarderebbe il solo manufatto e non la circostante area esterna." 

Secondo il Tar "il mutamento di destinazione d'uso, va ritenuto riferibile anche all'area esterna in forza del permesso di costruire che rappresenta, pertanto, il titolo legittimante idoneo ad escludere l'abuso riscontrato." 

Del resto alcuni precedenti giurisprudenziali hanno già chiarito che "sono da considerare interventi di ristrutturazione edilizia (e non certo manutenzione straordinaria) quegli interventi che comportano modifiche dei volumi, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, in quanto idonei a configurare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. d) , d.P.R. n. 380 del 2001." ( Tar Campania Napoli, n. 2898/2013) Ed ancora, " ai sensi dell'art. 3 lett. d) , t.u. dell'edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per interventi di ristrutturazione edilizia devono intendersi quelli rivolti a trasformare gli edifici esistenti mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso da quello esistente." ( Tar Abruzzo Pescara, n. 109/2013)

 



Tutte le notizie