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Data: 08/03/2014 11:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - L'Avv. Paolo Storani aveva pubblicato il 5 marzo scorso l'articolo "DANNO DA PERDITA DELLA VITA - Cassazione ord. 5056/2014 del 4.3.2014 (est. TRAVAGLINO) sul DANNO TANATOLOGICO rimette alle Sezioni Unite". Si dava notizia di un'ordinanza della Cassazione che rimetteva alle
Sezioni unite civili della Cassazione la questione della
risarcibilità iure haereditario del danno
biologico ai congiunti della vittima del sinistro stradale
deceduta sul colpo, dovendosi rilevare l'esistenza di un contrasto
di giurisprudenza per il manifestarsi di un indirizzo
interpretativo che ha inteso superare il criterio della
individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza
nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo
patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis, e
ciò sul rilievo che «la perdita della vita non può lasciarsi,
invero, priva di tutela (anche) civilistica», poiché «il
diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute»,
così che la sua risarcibilità «costituisce realtà ontologica
ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei
soli danni conseguenza». Pubblichiamo ora il testo integrale dle provvedimento. In effetti sulla materia
oggetto della rimessione alle Sezioni Unite si evidenziano due
diversi orientamenti giurisprudenziali:
In attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, si segnala come la Suprema Corte di Cassazione abbia, con recenti sentenze, affermato la trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale provata dal protagonista del sinistro stradale tra l'infortunio subito a seguito dell'incidente e la conseguente morte, solo nel caso in cui, in tale lasso temporale, il soggetto sia rimasto lucido e cosciente. Vedi l'articolo: "DANNO DA PERDITA DELLA VITA - Cassazione ord. 5056/2014 del 4.3.2014 (est. TRAVAGLINO) sul DANNO TANATOLOGICO rimette alle Sezioni Unite"(di Paolo Storani) |
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