Data: 08/03/2014 11:00:00 - Autore: C.G.
di Marco Massavelli - L'Avv. Paolo Storani aveva pubblicato il 5 marzo scorso l'articolo "DANNO DA PERDITA DELLA VITA - Cassazione ord. 5056/2014 del 4.3.2014 (est. TRAVAGLINO) sul DANNO TANATOLOGICO rimette alle Sezioni Unite". 
Si dava notizia di un'ordinanza della Cassazione che rimetteva alle Sezioni unite civili della Cassazione la questione della risarcibilità iure haereditario del danno biologico ai congiunti della vittima del sinistro stradale deceduta sul colpo, dovendosi rilevare l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza per il manifestarsi di un indirizzo interpretativo che ha inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis, e ciò sul rilievo che «la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica», poiché «il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute», così che la sua risarcibilità «costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza». 

Pubblichiamo ora il testo integrale dle provvedimento.

In effetti sulla materia oggetto della rimessione alle Sezioni Unite si evidenziano due diversi orientamenti giurisprudenziali:

  • Il primo orientamento, che ha come riferimento la sentenza n. 1361/2014, sostiene che deve ritenersi risarcibile iure haereditario il danno derivante dalla morte di un soggetto immediatamente conseguente alle lesioni subite a seguito di sinistro stradale;

  • Il secondo orientamento, che ha come riferimento una consolidata giurisprudenza culminata nella sentenza n. 6754/2011, sostiene, invece, l'irrisarcibilità per via ereditaria del danno conseguente alla morte immediata a seguito di sinistro stradale.


In attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, si segnala come la Suprema Corte di Cassazione abbia, con recenti sentenze, affermato la trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale provata dal protagonista del sinistro stradale tra l'infortunio subito a seguito dell'incidente e la conseguente morte, solo nel caso in cui, in tale lasso temporale, il soggetto sia rimasto lucido e cosciente. 

Vedi l'articolo: "DANNO DA PERDITA DELLA VITA - Cassazione ord. 5056/2014 del 4.3.2014 (est. TRAVAGLINO) sul DANNO TANATOLOGICO rimette alle Sezioni Unite"(di Paolo Storani) 



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