Data: 07/03/2014 16:51:00 - Autore: Avv. Michele Esmanech
Avv. Michele Esmanech - studiolegale@sl.esmanech.it
Se, da un lato, i poteri degli amministratori di una Società di capitali sono pubblicati in Camera di Commercio (ai sensi dell'art.2384 e 2384 bis cod.civ., la stessa norma non è applicabile anche alle Società di persone, nemmeno in via analogica, in quanto regolate da altre norme (ovverosia dall'art.2298 cod.civ.); la norma che disciplina le Società di capitali è stata letta dalla Suprema Corte, con sentenza del 19 febbraio 2014, n.3900, come un principio che non può non avere effetto sull'intero sistema, partendo dal legittimo affidamento del terzo, che tratti con un amministratore di una Società di persone, con il convincimento che tale soggetto abbia i poteri per, appunto, trattare.
A corollario di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quindi, il Giudice deve valutare caso per caso, se il soggetto che ha agito in nome e per contro della Società (di capitali e di persone) ha ingenerato nel terzo un errore sulla effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza.
Tale pronuncia è importante su un duplice aspetto: quanto al primo, per avere applicato il principio fondamentale della buona fede, applicando, de facto, a una fattispecie normativa (quella delle Società di persone) norme riferite ad altra fattispecie (quella delle Società di capitali); quanto al secondo aspetto, per avere valutato che il comportamento tenuto da un amministratore (o sedicente tale) deve essere valutato in concreto, caso per caso, a prescindere da quanto pubblicato nei pubblici registri.
Rimane, quindi, nella sfera discrezionale del Giudice di merito valutare se il comportamento del soggetto che ha agito in nome e per conto della Società abbia o meno ingenerato un legittimo convincimento nel terzo dei poteri di rappresentanza.
Poco importa, quindi che si tratti di una Società di Capitali o di Persone, e poco importa se il soggetto avrebbe potuto verificare i poteri del sedicente amministratore presso la competente Camera di Commercio: l'avere abusato della buona fede del terzo e l'avere ingenerato un erroneo convincimento che i poteri di rappresentanza sussistano è motivo per vincolare la Società con il terzo e per la Società di agire nei confronti dell'amministratore.
Avv. Michele Esmanech
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