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Data: 10/03/2014 10:30:00 - Autore: Avv. Michele Esmanech Avv. Michele Esmanech - studiolegale@sl.esmanech.it Il soggetto che, in fattura, scrive "per quietanza", con ogni accezione e variazione sul termine, ammette di avere ricevuto il pagamento e, pertanto, rende una confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2733 e 2735 cod.civ. Ne consegue che l'unico modo con cui il soggetto che abbia rilasciato quietanza possa impugnare l'atto, è provando di essere incappato in un errore di fatto o di essere stato indotto a emettere la quietanza a seguito di violenza, ai sensi dell'art.2732 cod.civ. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte, con sentenza del 21 frebbraio 2014, n.4196, che ha aggiunto che, in sede di impugnazione di una quietanza, il soggetto che ha emesso la fattura quietanzata, deve provare non tanto e non soltanto l'elemento oggettivo, relativo alla non veridicità della dichiarazione (ovverosia il non pagamento), ma anche l'elemento soggettivo, ovverosia di avere commesso un errore (per definizione scusabile e rilevabile). Un discorso a parte, poi, merita il concetto di quietanza, e tutte le sfaccettature che essa può assumere. Se, da un lato, il creditore che riceve il pagamento è obbligato e emettere quietanza, ove questa sia richiesta dal debitore pagante, il quale, inoltre, si assume ogni spesa conseguente, dall'altro il concetto di "quietanza" non è sempre univoco, soprattutto quando questa possa riguardare parte del pagamento (come per prestazioni multiple o per una unica prestazione, con più "fasi"). A tale proposito, si conoscono varie tipologie di quietanza, oltre a quella "a stralcio", che avviene dopo il pagamento, come la quietanza c.d. "anticipata", che è emessa prima del pagamento e ha come condizione l'avvenuto pagamento; o la c.d. quietanza "di favore", che è, in sostanza, un atto simulato, con cui il creditore dà titolo a un debitore di chiedere ad altri condebitori solidali il pagamento pro quota, in via di regresso. Qualora ci si trovasse innanzi a tali quietanza cosiddette "atipiche", è sempre meglio precisare, per iscritto, cosa la quietanza riguardi e quale sia la reale volontà delle parti, al fine di evitare problematiche probatorie, in sede di un eventuale giudizio, sul pagamento. Avv. Michele Esmanech Studio Legale Esmanech - via G.Modena 3, 20129 Milano tel 02/20241313 - email: studiolegale@sl.esmanech.it
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