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Data: 08/03/2014 10:30:00 - Autore: Sabrina Caporale Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 12 febbraio – 3 marzo 2014, n. 10105. Come noto la l. 08.02.2006 n° 54 , G.U. 01.03.2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli è norma che ha introdotto il principio della c.d. “bigenitorialità”, principio peraltro già noto sin dalla Convenzione sui Diritti del Bambino di New York, 20 novembre 1989; momento a partire dal quale si è via via diffuso il concetto secondo cui un bambino ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se questi si separano. In virtù, infatti, della presente legge si è stabilito che in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando, in tal senso muova l'interesse del minore e/o l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso. Orbene, la
questione di diritto di recente sollevata dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione concerne, per l'appunto l'art. 3 della citata legge, il quale così
dispone: (Disposizioni generali) “In
caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12
sexies della legge 1 dicembre 1970, n. Ebbene, a tal proposito la Cassazione rammenta che tale norma nel prevedere che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898", fa un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell'art. 12 sexies l. 898/1970, essa in altre parole, richiama l'intera disciplina riguardante non soltanto il trattamento sanzionatorio ma altresì il regime della procedibilità. Ne consegue,
allora, che sia “la ricordata e davvero inequivoca lettera della legge (che,
come rilevato, afferma l'applicabilità senza riserve della disciplina prevista
per l'art. 12 sexies) sia la ratio legis
che ha condotto alla normativa ex art. |
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