Data: 08/03/2014 09:15:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Le famiglie si dividono e non solo con la separazione ma anche quando si verifica un lutto.
Sono entrambe esperienze devastanti e che segnano inevitabilmente il percorso di vita di genitori, figli e altri parenti.
Quando poi una crisi di coppia crea tensioni anche nell'ambito dell'intero gruppo parentale può accadere che il genitore collocatario dei figli metta in atto atteggiamenti ostruzionistici non solo verso il coniuge ma anche nei confronti dei nonni e zii tentando di impedire che il minore conservi un rapporto affettivo e di relazione con loro.
Si tratta di un atteggiamento diseducativo e che crea fratture emotive enormi nella personalità del minore  ed è per questo che la Corte di Cassazione richiama l'attenzione dei genitori al rispetto di regole comportamentali che da tempo la giurisprudenza impone a tutela dell'interesse dei figli. 
In una recente sentenza (n. 5097 del 5 marzo 2014) la Corte di Cassazione si è occupata del caso di  un ex marito che, dopo la morte della moglie, aveva impedito le frequentazioni tra il figlio e i nonni materni.  Gli ermellini sono stati molto chiari in proposito:  un simile atteggiamento può comportare la decadenza della potestà genitoriale (1).
Cosa possono fare i nonni  per tutelare il proprio diritto di vedere i nipoti?
I nonni ai quali è impedito il diritto di visita del nipote possono agire giudizialmente rivolgendosi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.
E' quanto previsto dall' art. 317 bis cod., rinnovato dal D.lgs 154/2013,entrato  in vigore il 7 febbraio 2014. Il procedimento si svolge in camera di consiglio (udienza non pubblica) .
Il giudice, dopo aver assunto le informazioni  necessarie e sentito il pubblico ministero, ascolta il minore coinvolto. 
Il giudice procede sempre  all'ascolto del minore se lo stesso ha superato i 12 anni, mentre l'ascolto dell'infradodicenne viene effettuato solo se il minore e'capace di discernimento.
(1) Art. 330 c.c. Decadenza dalla potestà dei figli.
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .
N.B. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore.

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