Data: 09/03/2014 12:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5136 del 5 Marzo 2014. A seguito di morte dell'ex marito, l'ex (prima) moglie, titolare di assegno divorzile, non avendo successivamente contratto altro matrimonio, ha richiesto di ottenere quota della pensione di reversibilità dell'ex marito il quale, a seguito di divorzio, aveva contratto altro matrimonio. La seconda moglie contesta il diritto della prima ad ottenere quota della pensione, così come la corrispondente quota di TFR. Il Tribunale di primo grado ha stabilito una quota, a favore della prima moglie, pari al 50% della pensione di reversibilità; appellata da entrambe le parti per motivi opposti, tale sentenza veniva riformata a favore della seconda moglie. Contro questa statuizione la prima moglie proponeva dunque ricorso in Cassazione.


Per valutare l'entità delle spettanze a ciascuna delle parti coinvolte il giudice gode di ampia discrezionalità; l'unico, importante, limite è costituito dalla motivazione della decisione. La Suprema Corte, quale giudice di legittimità, può sindacare tale scelta solo in caso di difetto o carenza di motivazione. Nel caso di specie risulta chiaro come non sia sufficiente osservare che l'importo dell'assegno divorzile fosse più alto “del dovuto”, né limitarsi alla circostanza che la prima moglie fosse proprietaria immobiliare. “Se il giudice si discosta da tale criterio” - cioè il criterio della durata del matrimonio, ritenuto in giurisprudenza rilevante al fine di valutare, in astratto, le esigenze di equità e di solidarietà cui la ripartizione della pensione di reversibilità deve tendere - “per dare rilievo ad altri criteri idonei a realizzare le finalità e i requisiti alla base del diritto alla reversibilità, deve rendere una motivazione esaustiva e logica”. Secondo la Cassazione vi è difetto di motivazione poiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto di un altro rilevante elemento: la durata del primo matrimonio, di più di trent'anni.


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