Data: 14/03/2014 09:03:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 5176 del 5 Marzo 2014. 

In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, quando il datore è obbligato a fornire anche gli indumenti di lavoro?

Nel caso di specie il ricorrente (un dipendente comunale addetto alla manutenzione e alla pulitura dei parchi e dei giardini pubblici), lamentava di dover provvedere in autonomia al reperimento degli abiti da indossare sul luogo di lavoro, poiché le tute fornite dal Comune sarebbero state sia inidonee (a dire del ricorrente, non lasciando traspirare gli arti) sia fornite con un ritmo temporale tale da non permetterne il ricambio a seguito di logorio. Consumo di tessuto che si rivelava frequente e fisiologico date le caratteristiche dell'impiego stesso. Chiedeva dunque il risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di legge. La domanda viene rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio.

Secondo la Suprema Corte il punto principale della questione, (tuttavia non sollevata dal ricorrente nei gradi di merito), consiste nel determinare se la tuta da lavoro, in questo caso, debba essere considerata un DPI (dispositivo di protezione individuale), dunque necessario al fine di preservare la salute del lavoratore. 

Giurisprudenza costante classifica tali strumenti come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. 

Il problema nel caso in oggetto è però a monte: né in primo né in secondo grado l'interessato ha sollevato la questione della violazione di diritti costituzionalmente garantiti, come la tutela della salute, ma si è limitato a lamentare la mancata presa in carico del datore di lavoro di provvedere ad un ricambio degli indumenti più frequente, nonché del loro lavaggio. Non essendo stato chiamato il giudice, nel merito, a verificare l'effettiva necessità della presenza di indumenti idonei al fine di tutelare la salute del lavoratore, in ottemperanza al principio del chiesto e pronunciato, la Cassazione rigetta il ricorso.


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