Data: 14/03/2014 09:20:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 5 marzo 2014, n. 5219.

Il caso trattato nel giudizio riguarda un sinistro stradale, avvenuto in una intersezione stradale nella quale una delle due strade aveva l'obbligo di concedere la precedenza stabilito con apposita segnaletica di STOP. La Suprema Corte di Cassazione precisa che “… l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”.

L'articolo 145, commi 4 e 5, codice della strada, impongono: “4 - I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5 - I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Il comma 4 fa riferimento al segnale strada di “DARE PRECEDENZA”.

Il segnale stradale di STOP, di cui al comma 5, impone al conducente che percorre la strada sulla quale è presente tale segnale, che di regola è ripetuto anche sulla carreggiata, come segnaletica orizzontale, indicante la scritta STOP, posizionata subito prima della striscia di arresto, di rallentare, fermarsi, verificare che sulla strada con diritto di precedenza non circoli alcun veicolo (lo STOP vale anche a favore dei veicoli ce circolano in senso contrario di marcia in un senso unico); dopodichè il veicolo potrà riprendere regolarmente la sua marcia. In effetti, l'articolo 145, codice della strada, che disciplina le regole da rispettare relativamente alla “precedenza”, al comma 1, prescrive, in via generale, che: I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

Per cui, se responsabilità vi è nella causazione del sinistro, sicuramente nel comportamento del conducente che ha omesso di concedere la dovuta precedenza imposta con segnaletica di STOP, l'eventuale responsabilità dell'altro protagonista è da valutare in base agli elementi accertati nell'attività di rilevamento effettuata dall'organo di polizia stradale: si rammenta, infatti, che gli atti redatti dai pubblici ufficiali intervenuti costituiscono atti pubblici avente la fede privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Da tale documentazione sarà sicuramente possibile accertare eventuali tracce di frenata dei veicoli, dalle quali presumere la velocità mantenuta, la posizione terminale degli stessi dopo l'avvenuto sinistro stradale, l'esatta percorrenza, l'esatto punto dell'impatto, ed altri elementi che possono aiutare nello stabilire la responsabilità dell'altro conducente.


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