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Data: 11/03/2014 10:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Se il soggetto che viene
sottoposto a controllo insuffla poca aria nell'etilometro per boicottare la
misurazione, si configura il rifiuto di sottoporsi al test.
E' quanto affermato dalla Corte
di Cassazione con la sentenza del 6 marzo 2014, n. 10925, secondo cui la
quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto
volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia
volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque,
falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante
l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado
d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza
reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit.
(rifiuto di sottoporsi al test).
Nel caso in esame, il test spirometrico aveva dato risultati integranti
l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. b) dell'articolo in esame (1,28 e
1,35 g/I) e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardanti
la cd. curva etilica.
Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere la
sussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per la
ragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delle
espirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era da
ritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante che
il M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben in
condizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, così
validando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni che
corredavano lo strumento.
Inoltre, la Corte era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividere
l'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale,
ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante può
ricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppia
conferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato. Dott. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com
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