Data: 12/03/2014 10:40:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - La lista testimoniale esplica una fondamentale funzione preparatoria in previsione del successivo dibattimento penale.
Consiste in un'istanza, o in un complesso di istanze, unificate nell'atto che le contiene, con la quale la parte chiede di escutere testimoni, periti, consulenti tecnici, e le persone di cui all'art. 210 c.p.p. (si tratta delle persone imputate in un procedimento connesso o collegato, che incarnano una tipologia ibrida, a metà tra l'interrogatorio dell'imputato e la testimonianza: vedi Corte Cost. 361/1998).
Vanno anche indicati i temi oggetto dell'esame testimoniale sui quali la controparte potrà articolare la citazione a prova contraria.
Tale istituto persegue finalità analoghe al meccanismo della discovery dei processi civili di common law e, a garanzia del dispiegamento di un corretto contraddittorio di tutte le parti, vuole evitare l'introduzione di prove a sorpresa.
Il concetto di sovrabbondanza implica una mera valutazione quantitativa.
L'art. 468 c.p.p., 1° co., sancisce la tempistica dell'adempimento: almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Stando a Cass. Pen., Sez. III, 28 maggio 2013, n. 28371, "se il processo rientra tra quelli che non vengono trattati nel periodo feriale anche il termine per il deposito della lista si deve ritenere sospeso".
Si tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rispettato il termine di sette giorni per il deposito della lista dei testimoni avvenuto il 29 luglio per l'udienza del 17 settembre.
Sempre seguendo la massimazione che il CED della Cassazione ha curato della medesima pronuncia del 28 maggio 2013, "l'ammissione della deposizione di un testimone indicato nella lista depositata oltre i termini prescritti dall'art. 468 c.p.p. è colpita dalla sanzione di inammissibilità della prova che, se acquisita, è inutilizzabile ai fini della decisione" (annulla con rinvio App. Roma 25.9.2012). Inoltre, come pone in risalto Cass. Pen., Sez. II, 27 febbraio 2013, n. 14439 a proposito della citazione dei testi, "il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testimoni ...è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), e ha, pertanto, natura perentoria. Di conseguenza, ove la parte non effettui la citazione dei testi (e delle altre persone suindicate) nel termine stabilito dal giudice ex art. 468 c.p.p., decade dal diritto di assumerne la testimonianza o le dichiarazioni".
Ma, come in tutte le questioni tecnico-giuridico più significative, non mancano voci difformi. (fine della prima puntata)
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