Data: 13/03/2014 11:00:00 - Autore: L.S.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 4 marzo 2014 n. 5, fornisce indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori previsti dall'art. 14, D.L. n. 145 del 2013 - che in sede di conversione con L. n. 9 del 2014 ha subito alcune modifiche - il quale ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione di lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Il Dicastero sottolinea che in relazione alla c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" il Legislatore ha previsto che "l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni (...), è aumentato del 30 per cento. In relazione  alla violazione prevista dal citato articolo 3 delD.L. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Dal contenuto della disposizione è possibile pertanto evincere - precisa il Ministero - che: a) in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 145 del 2013 (cioè prima del 24 dicembre 2013) si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004; b) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145 del 2013 e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9 del 2014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12 del 2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004; c) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della L. n. 9 del 2014 (ossia a far data dal 22 febbraio u.s.), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12 del 2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida di cui all'art. 13 delD.Lgs. n. 124 del 2004.

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 il Legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentate del 30%.

Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal D.L. n. 145 del 2013 e pertanto, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145 del 2013, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66 del 2013.

Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145 del 2013 (cioè dal 24 dicembre 2013).

Dunque le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

Sul punto - nel ricordare che la durata media dell'orario di lavoro "deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi" (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);  il riposo settimanale "è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni"; il riposo giornaliero deve essere fruito "ogni ventiquattro ore" - il Dicastero precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali periodi costituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.


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