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Data: 13/03/2014 10:00:00 - Autore: Sabrina Caporale Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 12 dicembre 2013 – 7 marzo 2014, n. 11157. “Dalla lettura dell'art. 337, co. 1, c.p.p., si evince che, nel caso di querela depositata tramite incaricato alla sottoscrizione che deve essere autenticata è solo e soltanto quella del querelante, non vi è nessuna norma che prescriva una autenticazione della sottoscrizione di colui che viene incaricato di depositare la querela per conto di un terzo; né - tanto meno - un'autenticazione della sottoscrizione del querelante da parte dei mero incaricato al deposito (V. Sez. 2, Sentenza n. 38905 del 16/09/2008; Sez. 5, Sentenza n. 39049 del 09/10/2007)”. È quanto ribadito e di recente affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11157 del 7 marzo 2014. Nella specie accadeva quanto di seguito. Con sentenza del 14.02.2013, il Giudice di Pace di Roma dichiarava il non doversi procedere, per difetto di querela in ordine al delitto di lesioni colpose a carico dell'imputato. Tale difetto, in verità, derivava dalla mancata autenticazione della sottoscrizione della persona (diversa del querelante) che aveva provveduto a depositare l'atto. Ebbene, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione, il procuratore della repubblica presso il medesimo ufficio di Giudice di Pace, il quale a ben vedere, rilevava l'evidente violazione di legge, osservando che “l'art. 337 co. 1 c.p.p. richiede che venga autenticata la sottoscrizione del querelante e non anche di quella di colui che deposita l'atto presso l'autorità che è deputata a riceverlo”. Di qui la pronuncia della Cassazione che, conformemente a quanto già affermato dal ricorrente procuratore, dichiarava la corretta sottoscrizione alla querela de quo, la quale doveva, pertanto, ritenersi ritualmente autenticata. |
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