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Data: 15/03/2014 12:10:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo Avv. Silvia Delcuratolo - Bari Secondo la recente sentenza della Cassazione n. 5506/2014, l'incarico consistente nella stima di un immobile indicato dal cliente, nonché nella verifica della sua intestazione e di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, costituisce per l'architetto e per il geometra un'attività routinaria. Pertanto, rispetto a tale incarico, è esigibile da detti professionisti la normale diligenza professionale media ex art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve; invero, essi non possono invocare, in caso di incarico di tipo ordinario, la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c. per i soli casi di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nel caso di specie, i clienti avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale l'architetto e il geometra ai quali avevano conferito l'incarico professionale di svolgere accertamenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari e il Catasto Fabbricati sul patrimonio immobiliare del loro debitore. In proposito, i clienti lamentavano che i professionisti non avevano correttamente individuato l'effettiva consistenza patrimoniale e la titolarità di un immobile del debitore, su cui i clienti avevano intenzione di agire per soddisfarsi del credito; ciò aveva indotto i clienti ad agire esecutivamente su un altro immobile della cui proprietà il debitore si era già spogliato, precludendosi così la possibilità di esercitare tempestivamente l'azione revocatoria in merito agli atti di disposizione compiuti. Pertanto, i clienti chiedevano al Tribunale di condannare l'architetto e il geometra a risarcire i danni provocati dal non aver eseguito correttamente l'incarico. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l'architetto e il geometra a pagare in solido euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Stante la natura ordinaria dell'incarico suddetto, non è, pertanto, applicabile nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 2236 c.c., secondo cui il professionista non risponde dei danni quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (eccetto che nei casi di dolo o colpa grave). |
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