Data: 20/03/2014 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5605 dell'11 Marzo 2014. Il caso di specie presenta diversi profili di criticità. Di fatto i ricorrenti hanno acquistato un'autovettura usata dall'azienda convenuta, la quale automobile era stata successivamente venduta a terzi, dunque sequestrata dalla Polizia stradale poiché il motore era risultato dotato di numero di matricola contraffatta. Veniva dunque richiesta risoluzione del contratto per inadempimento, integrando l'ipotesi di specie un aliud pro allio. Rigettata la domanda in appello, avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione i due acquirenti lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge in tema di onere della prova.

Dopo aver risolto le altre questioni sollevate, la Suprema Corte si concentra sull'aspetto legato all'onere della prova che la legge pone a carico del creditore, il quale domandi la risoluzione del contratto per inadempimento e relativo risarcimento del danno. Esso è rappresentato dalla fonte, negoziale o legale, del diritto che intende vantare. Nello specifico è sufficiente che lo stesso alleghi le circostanze dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto deve al contrario provare il fatto che determinerebbe l'estinzione della pretesa altrui (ad esempio, l'avvenuto adempimento). I ruoli delle parti in lite vengono ribaltati nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ.: in questo caso infatti il debitore dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore, all'opposto, dovrà dimostrare in concreto l'avvenuto proprio adempimento (oppure che non sia ancora intervenuta la scadenza dell'obbligazione). In base a tale principio, enunciato già dalle Sezioni Unite, il giudice del merito ha correttamente concluso che i ricorrenti “avrebbero dovuto dimostrare di aver esattamente adempiuto ai loro obblighi, ovvero di aver consegnato l'autovettura (…) usata con un motore non contraffatto”. Il ricorso è rigettato.


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