Data: 14/03/2014 16:11:00 - Autore: Il diritto in pillole
La questione relativa alla legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile, tesa al risarcimento del danno, nel processo penale (ovvero, la costituzione di parte civile) � stata pi� volte affrontata dalla giurisprudenza in ordine alla titolarit� di esercitare detta azione risarcitoria da parte di sostituti del procuratore speciale, nominato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 122 c.p.p.

Si tratta, invero, di una problematica piuttosto delicata poich� la facolt� del procuratore speciale di avvalersi di eventuali sostituti, nelle costituzioni di parte civile in sede penale, ove considerata inammissibile, ha la conseguenza di privare il medesimo del potere di costituirsi per ottenere il risarcimento del danno in nome della persona offesa, incidendo perci� negativamente sulla concreta possibilit� della stessa di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24.

La legittimazione attiva


� principio indiscusso che la legittimazione attiva per esercitare l'azione civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato, sussiste, ex art. 74 c.p.p., in capo alla persona offesa (ovvero ai suoi successori universali) che pu� esercitarla direttamente, comparendo all'udienza in cui va effettuata la costituzione di parte civile, oppure a mezzo di procuratore speciale abilitato a costituirsi, in nome e per conto della stessa, con le modalit� prescritte dagli artt. 76, 78 e 122 del codice di rito.
Da ci� consegue che la titolarit� della legittimazione attiva a costituirsi parte civile non compete agli eventuali sostituti del procuratore speciale. Per parte della dottrina, � la stessa ratio, sottesa all'istituto della procura speciale ex art. 122 c.p.p., a costituire un limite alla possibilit� di delega dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti con detta procura, nel senso di escludere totalmente tale facolt� o di condizionarne l'esercizio. Volendo qualificare, infatti, l'istituto della procura speciale come negozio unilaterale recettizio fondato sull'intuitus personae (ossia sul fatto che la persona offesa, in ragione della fiducia nutrita nei riguardi del procuratore speciale decida di conferirgli il potere di compiere atti sostanziali che producono effetti direttamente nella sua sfera giuridica), una "subdelega", salvo che non sia preventivamente e specificamente indicato il nominativo degli eventuali sostituti, sarebbe ipotesi non ricadente nella stessa configurazione strutturale e ontologica dell'istituto.

Delegabilit� dei poteri processuali e sostanziali


La mancanza di legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale da parte del sostituto processuale del procuratore speciale � principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, poich� l'eventuale sostituto, in assenza di apposita procura, � considerato "vicario del difensore ma non del procuratore speciale" in virt� dell'assunto che sono delegabili le attivit� defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale.
Sul punto la giurisprudenza � concorde, infatti, nel ritenere che al sostituto del difensore competa "l'esercizio dei poteri rientranti nell'ambito del mandato alle liti e non spetta l'esercizio di quei poteri di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo pu� attribuire al proprio difensore con procura speciale".

Ne deriva che all'udienza, la manifestazione della volont� va resa dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, mentre al sostituto del difensore della persona offesa, sebbene lo stesso depositi un atto a firma del procuratore, "non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui � rilasciato il mandato alle liti" (Cass. n. 22601/2005; n. 2848/2011), poich� "la sostituzione opera per le attivit� defensionali e non per quelle di procuratore speciale incaricato di costituirsi parte civile all'udienza" (Cass. n. 2848/2012).

La "sanatoria"


Il difetto di validit� della costituzione di parte civile, laddove fatta in udienza da parte di un sostituto processuale, privo di legittimazione, e non gi� dal procuratore speciale regolarmente incaricato, pu� essere sanato, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza, dalla presenza all'udienza stessa della persona offesa, poich� in tal caso la costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (Cass. n. 13699/2006; Cass. n. 19548/2010).
Analogamente, la giurisprudenza ha considerato sanabile la costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale, quando la procura speciale, conferita dalla persona offesa ex art. 122 c.p.p., preveda espressamente la facolt� per il procuratore di avvalersi di sostituti, ancorch� non individuati, anche in funzione dell'esperimento dell'azione civile nel processo penale, tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa (Cass. n. 11954/2005).

La costituzione fuori udienza


� da ritenersi, altres�, pacifico, secondo l'univoca interpretazione delle formalit� previste dall'art. 78 c.p.p., che, ove la dichiarazione di costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale, anzich� essere depositata in cancelleria o presentata in udienza, venga regolarmente notificata alle parti, il sostituto processuale � legittimato a partecipare in luogo del procuratore speciale all'udienza.
In tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 78, 2� comma, c.p.p., le formalit� della costituzione si intendono come gi� avvenute, poich� la stessa presentata "fuori udienza" e regolarmente notificata alle altre parti "produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale � eseguita la notificazione".
Nemes

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