Data: 28/03/2014 18:12:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 5700 del 12 Marzo 2014. Qual è la natura del termine di notifica alla controparte del ricorso concernente l'equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo? E' possibile che il giudice assegni un nuovo termine, perentorio, nel caso in cui non venga osservato il termine originario (ex Legge Pinto)? La questione, sottoposta alla Cassazione Civile, è stata risolta dalle Sezioni Unite, data la sua rilevanza primaria in termini pratici di impatto nel nostro ordinamento.

Le Sezioni Unite, dopo aver premesso come fosse maggioritario l'orientamento di tipo restrittivo – che sanzionava la parte interessata con l'improcedibilità dell'azione di equa riparazione – ha evidenziato tuttavia come fosse presente in giurisprudenza anche un secondo orientamento, meno restrittivo, che avrebbe consentito al giudice, ex art. 291 c.p.c., di assegnare alla parte un ulteriore termine di notifica, di natura perentoria. In una propria precedente pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità e un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale”. In estrema sintesi, procede dunque la Corte ad esaminare la portata contenutistica dell'istituto del “giusto processo” (che non si limita alla sola ragionevole durata) ed a concludere il proprio ragionamento accogliendo il ricorso ed enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza”.


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