|
Data: 17/03/2014 10:20:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani![]() Come emerge dal P.Q.M. la pronuncia, capovolgendo il responso di primo grado, accerta il diritto degli appellanti al riposo compensativo o al pagamento del compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale. Gli appellanti, tutelati - una volta tanto diamo gli onori della cronaca anche a loro! - dagli Avvocati Angelo Marco Latino, Francesco Di Trani (primo processo) e Antonino Della Sciucca e Luciano Sisti (seconda causa), hanno censurato la pronuncia di prime cure, Est. Porcelli, con cui il Giudice del Lavoro aveva affermato la non cumulabilità delle maggiorazioni previste dagli articoli 22 e 24 del CCNL e, di conseguenza, aveva tributato la sola indennità per turno festivo. Il provvedimento ha riguardato il Comune di Rho. Questo il post del nostro lettore: "Come segr. gen.le prov.le di Siena dell'O.S. DiC.C.AP.-S.U.L.P.M. trasmetto una importante sentenza della Corte d'Appello sez. lavoro di Milano la n. 1102/2013 in GU del 28/01/2014 RG n.2357/2010 che statuisce finalmente il diritto dei lavoratori in turni, a precepire come salario straordinario, le ore lavorate nei festivi infrasettimanali oppure, su richiesta, di godere di un riposo equivalente. Ciò ribaltando altre sentenze di opposti contenuti. Grazie e cordialità. Rag. Andrea Giovannoni PS: Sempre graditissime e soprattutto formative le Vs. news!!! . Le spese di lite sono state compensate stanti i contrastanti orientamenti della giurisprudenza. La sentenza, relativa a due giudizi riuniti, è leggibile in versione integrale digitando nella parte sottostante. |
|