Data: 18/03/2014 18:22:00 - Autore: Avv. Mariateresa De Grandis
Avv. Mariateresa De Grandismdegrandis@email.it
DISTINZIONE TRA I REATI DI “CONCUSSIONE” (art. 317 c.p.) E DI “INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'” (art. 319-quater c.p.) ALLA LUCE DELLA LEGGE 2012 n. 190: I CHIARIMENTI RESI DALLE SEZIONI UNITE (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 - depositata il 14 marzo 2014).
Con Ordinanza del 9 maggio 2013, il Presidente della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto relativa ai presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p., onde individuare, alla luce della novella del 6 novembre 2012 n. 190, gli elementi di differenziazione tra le due fattispecie incriminatrici.
Prima di conoscere i principi di diritto sanciti dalla prefata pronuncia, occorre evidenziare che il tema affrontato trae origine dall'entrata in vigore della cosiddetta “legge anticorruzione” (190/2012), il cui art. 1, comma 75, ha sostituito l'art. 317 c.p. ed ha, in pari tempo, introdotto il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, inserendo nel codice penale l'art. 319 quater.
Simile intervento riformatore è stato caratterizzato da due ragioni fondamentali, aventi l'una carattere interno e l'altra connotato internazionale.
Segnatamente, da un punto di vista prettamente nazionale, il fenomeno della corruzione della pubblica amministrazione, in ragione dei risvolti esponenziali ed emergenziali recentemente registrati, ha richiesto una seria operazione di inasprimento delle sanzioni, corredata dall'introduzione di nuove fattispecie criminose e dalla modifica, resasi per l'appunto urgente, del reato di concussione.
Sotto il profilo internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione (Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge nazionale del 3 agosto 2009 n. 116, unitamente alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012 n. 110, hanno imposto l'adeguamento della normativa interna ai predetti obblighi internazionali convenuti.
Secondo le coniate previsioni normative, il novellato art. 317 c.p., la cui denominazione è rimasta immutata, punisce con la reclusione da sei a dodici anni “il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
L'intervenuta modifica ha espunto l'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi ed ha rimosso la condotta di induzione, siccome confluita nell'autonoma figura di reato disciplinata dall'art. 319 quater c.p.
Quest'ultimo paradigma normativo, inserito ex novo nel codice penale e rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, expressis verbis recita: ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre anni a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
La nuova norma, oltre a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio, punisce anche il cosiddetto extraneus, ossia il privato che, non avendo subito alcuna “costrizione” bensì “induzione”, conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito come “la nuova normativa ha inteso differenziare nettamente il comportamento, ritenuto più grave, integrato dall'atteggiamento prevaricatore dell'agente nella sua forma più aggressiva della costrizione del soggetto passivo e inquadrabile nello schema della concussione di cui al novellato art. 317 cod. pen., rispetto a quella forma più sfumata di condotta attuata mediante un'attività di persuasione, di suggestione o di inganno e che è ora confluita nella fattispecie della induzione indebita di cui all'introdotto art. 319-quater cod. pen.”.
La pronuncia in questa sede esaminata ha inteso stabilire la linea di demarcazione tra il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, soprattutto con riferimento alla distinzione tra la condotta di costrizione e quella di induzione, fornendo, infine, significative delucidazioni sulle problematiche di successione delle leggi penali nel tempo. 
L'attività ermeneutica offerta dalla Suprema Corte si inserisce all'interno di tre distinti orientamenti interpretativi formatisi in seno ai tribunali di merito ed alle sezioni semplici di legittimità, all'indomani dell'entrata in vigore della Legge del 2012.
Secondo un primo filone giurisprudenziale, la differenza tra i due reati va ricercata nel comportamento del pubblico ufficiale e nell'intensità della pressione prevaricatrice impressa al privato, dovendo ricondursi nel genus della concussione quella condotta del soggetto qualificato in grado di ingenerare nel soggetto privato una sorta di metus sì da limitarne gravemente la libera determinazione e porlo in una situazione di minorata difesa rispetto alla richiesta, esplicita o velata, di denaro o di altra utilità.
Il secondo orientamento, invece, sposta l'attenzione sull'oggetto della prospettazione, individuando il discrimine tra i due istituti nella rappresentazione del danno.
In particolare, il danno è ingiusto e contra ius nella concussione, mentre, è legittimo e secundum ius nella fattispecie ex art. 319 quater c.p.
In buona sostanza, compie il reato previsto dall'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o altra utilità, prospetta che violerà la legge per recare al privato un danno ingiusto, antigiuridico. 
La minaccia a cui si assiste nel reato di concussione - secondo il secondo filone giurisprudenziale - non è invocabile nella previsione di cui all'art. 319 quater c.p., allorché, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per ricevere le medesime cose, prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge.
Da ultimo, il terzo orientamento, ponendosi su un piano intermedio, inserisce un elemento integrativo da valutarsi alla stregua del vantaggio che il destinatario della pretesa conseguirebbe dall'adesione alla medesima.
Nell'ottica di tale ultimo indirizzo di matrice giurisprudenziale, si configura il reato di concussione nell'ipotesi in cui il privato si determinerebbe alla promessa o alla dazione di utilità o denaro solo per scongiurare il pregiudizio ingiusto minacciato.
Diversamente, il reato di cui all'art. 319 quater c.p. si configura quando il privato soddisfa la pretesa del pubblico ufficiale, la cui richiesta è assistita da una pressione più contenuta, per ottenere un indebito beneficio.
Il vantaggio indebito che il privato consegue lo espone, pertanto, alla correità.
Mutuando il quadro sinteticamente delineato, la Corte di Cassazione, nel corpo di ben 63 pagine, ha risolto i dubbi ermeneutici, stabilendo che:
- “Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito”;
- “Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, purché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione)”.
La sentenza, inoltre, analizza l'ipotesi di “casi ambigui”, collocabili ai confini tra i due istituti, riferendo come i criteri del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, sui quali risiedono, rispettivamente, gli illeciti in epigrafe, vadano considerati all'interno della vicenda concreta, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto e dei dati più qualificanti.
Da ultimo, quanto alle implicazioni di carattere intertemporale, le Sezioni Unite hanno concluso per la totale continuità normativa tra presente e passato in ordine alla posizione del soggetto qualificato, in quanto chiamato a rispondere di fatti già riconducibili, in relazione all'epoca di commissione degli stessi, nel paradigma del previgente art. 317 c.p.
Per altro verso, invece, la previsione della punibilità del soggetto indotto, a mentre dell'art. 319 quater, comma 2° c.p., in precedenza considerato vittima, è operativa solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della detta norma, di guisa con l'art. 2, comma 1° c.p.
Avv. Mariateresa De Grandis

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