Data: 19/03/2014 10:40:00 - Autore: Massimiliano Sottile

di Massimiliano Sottile - Il contribuente non pu� essere destinatario  per ogni singolo periodo di imposta di pi� atti di rettifica della propria posizione contributiva, e questo grazie al principio dell'unicit� dell'accertamento tributario che evita al cittadino (soggetto passivo d'imposta) di trovarsi in una situazione di oggettiva difficolt� determinata da una miriade di atti che renderebbero la difesa ardua. Il D.P.R. 600/73 prevede per� due eccezioni al principio dell'unicit� dell'accertamento tributario, l'accertamento parziale e l'accertamento integrativo (art. 41-bis e 43).

Non sempre l'operato del �Fisco� � immune da vizi e non sempre � scontato che da tali vizi ne derivi la nullit�  o annullabilit� dell'atto. Tralasciando in questa occasione l'aspetto della tutela del contribuente che pu� attraverso i modi previsti dal legislatore tutelare i propri interessi  dinnanzi le commissioni tributarie, pare utile approfondire come l'Agenzia delle Entrate pu� nel momento in cui viene a conoscenza di un vizio invalidante dell'atto rimediare agli errori commessi.

Lo strumento  per evitare l'inefficacia di un atto viziato, utilizzabile dall'Amministrazione Finanziaria, � la c.d. AUTOTUTELA SOSTITUTIVA  il cui limite di operativit� viene stabilito da alcune pronunce della Suprema Corte (Corte Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1333 del 17/03/1989).

I Giudici di piazza Cavour, hanno individuato seguenti presupposti:

1.rispetto dei termini decadenziali per l'accertamento;

2.la presenza di vizi formali nell'atto sostituito;

3.l'annullamento dell'atto impositivo precedente, ossia l'atto di primo grado, e la relativa comunicazione al contribuente;

4.l'osservanza di quanto statuito nell'eventuale giudizio di merito, avente ad oggetto l'atto sostituito.

Ben appropriato sovviene, all'argomento trattato, un orientamento della Suprema Corte che sostiene la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate ad annullare e riemanare i propri atti ritenuti illegittimi, al fine di sanare il relativo vizio (Corte di Cassazione sentenza n. 2424 03/02/2010).

L'autotutela sostitutiva, come affermato la Suprema Corte, � costituita da due fasi autonome ma funzionali (Corte di Cassazione, sentenza n. 21719, del 20/10/2011):

1. l'annullamento dell'atto viziato;

2. emanazione del nuovo atto emendato dai vizi.

La prima fase, l'annullamento dell'atto viziato, � necessaria per sia per evitare che l'atto venga annullato dal giudice per il vizio che ha indotto l'Agenzia a ricorrere all'autotutela, sia per evitare con il secondo provvedimento si verifichi una duplicazione di imposta che violerebbe il principio dell'unicit� dell'accertamento tributario.

I vizi formali che possono trovar rimedio con tale strumento sono ad esempio, omessa indicazione dell'aliquota  o difetto di sottoscrizione, mentre non possono essere sanati con l'autotutela sostitutiva i vizi di merito (es. determinazione dell'imponibile o individuazione del contribuente). Non pu� essere utilizzata sia in caso di violazione del divieto di emissione dell'avviso di accertamento prima dei 60 gg. dalla notifica del PVC (art. 12, comma 7,della legga 27 luglio 2000, n. 212) sia qualora l'atto sia affetto da un vizio di motivazione. 

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Finanziaria non potr� mai ricorrere all'autotutela sostitutiva per rimediare ad errori di quantificazione delle somme dovute dal contribuente ossia come rimedio alla pretesa impositiva nel merito.

Dott.Massimiliano Sottile

e-mail:sottilemassimiliano@libero.it



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