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Data: 19/03/2014 09:08:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del foro di Taranto La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia che opera di diritto. I coniugi possono però decidere di adottare il regime alternativo della separazione dei beni. Nella comunione legale ricadono una serie di beni indicati nell'articolo 177 del codice civile (1) Mentre restano beni personali quelli indicati nell' articolo 179 (2). Ma la casistica è sempre più vasta di quanto il legislatore non possa prevedere. Cosa accade ad esempio se un immobile viene costruito sul terreno di proprietà di uno dei coniugi? Il bene rientra nella o no nella comunione legale? La risposta ce la da la Corte di Cassazione che, con la sentenza 6020 del 16 marzo 2014, ha respinto il ricorso di una moglie che riteneva di avere diritti di proprietà su un immobile avendo partecipato alla sua costruzione. La suprema Corte Non ha fatto altro che richiamare un principio precedentemente espresso dalle sezioni unite (Sentenza n. 651 del 1996 secondo cui "La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, I comma, lett. b), codice civile"). Confermandola la decisione della Corte di Appello di Firenze la Cassazione ha evidenziato che la casa costruita sul suolo di proprietà di un coniuge non rientra nella comunione legale dei beni anche se l'altro coniuge non proprietario ha partecipato alle spese di costruzione. In sostanza la cosiddetta "accessione" prevale sulla comunione, quindi, il coniuge proprietario del suolo acquista anche la piena proprietà dell'immobile edificata sul medesimo. Che diritti ha il coniuge che ha partecipato alla costruzione? Il coniuge che ha partecipato alla costruzione della casa familiare ha solo un diritto di credito relativamente alle somme sborsate (comprensive del valore della manodopera e dei materiali utilizzati). La Suprema Corte ha precisato che il credito vantato da un coniuge verso l'altro e' una questione estranea al giudizio di separazione; quindi, il coniuge che intende essere risarcito per le somme versate deve dar vita ad un'altra causa successiva però alla pronuncia di separazione. La donna, nel caso di specie, aveva chiesto anche che il marito provvedesse al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente. La figlia però aveva ammesso di svolgere lavori saltuari che le avevano sempre garantito di riuscire a mantenersi. La conseguenza è stata che la donna non ha potuto beneficiare neppure dell'assegnazione della casa coniugale dato che questa va assegnata preferibilmente al genitore che convive con figli minori oppure con figli maggiorenni, sprovvisti di sufficienti redditi propri.
(1) Art. 177. Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. (2) Art. 179. Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. |
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