Data: 21/03/2014 09:16:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv.Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Se pensate che essere  la ex moglie di un ambasciatore possa significare la garanzia di un cospicuo duraturo mantenimento vi state sbagliando.
È accaduto infatti a una donna separata di essersi vista dimezzare l'assegno di mantenimento proprio perché il suo ex marito aveva dismesso i panni di ambasciatore all'estero perdendo cosìuna serie di benefici che avevano sostanzialmente ridotto la sua capacità patrimoniale.

La riduzione dell'assegno di mantenimento era stata disposta già dalla corte d'appello di Roma ma la donna aveva deciso di portare il caso dinanzi alla suprema Corte di Cassazione.
I giudici di piazza Cavour, con la sentenza n. 6017 del 14 marzo 2014, respingevano il ricorso della donna  evidenziando che la corte territoriale aveva correttamente rilevato come le condizioni reddituali dell'uomo fossero drasticamente cambiate dopo la cessazione della carica di ambasciatore all'estero.  Alla perdita dei benefici si era affiancata una contrazione delle disponibilità mensili.

In realtà la decisione è stata il frutto anche di un ulteriore considerazione: la ex moglie  di fatto era titolare di un patrimonio immobiliare immobiliare all'estero mentre l'ex marito non aveva neppure un alloggio di sua proprietà ed era quindi costretto a sostenere le spese per  pagare il canone di locazione di un appartamento.
Come si fa per ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge?
Per ottenere la riduzione o l'annullamento dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex coniuge, è necessario presentare al Tribunale un ricorso ex art. 710 del codice di procedura civile (modifica delle condizioni di separazione).
Chi chiede la riduzione deve provare che sono cambiate in meglio le condizioni di chi riceve l'assegno e/o in peggio le condizioni di chi è onerato.

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