Data: 22/03/2014 10:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile - 2, ordinanza 7 febbraio – 14 marzo 2014, n. 5997.

Multato per eccesso d velocità, l'uomo proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s. 1992, avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione prevista dall'art. 142, comma 9, dello stesso c.d.s., ivi sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per assunta violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007 in ordine alla modalità di accertamento della contestata infrazione amministrativa.

Nella specie, il ricorrente “denunciava la violazione dell'art. 200 c.d.s. 1992, con riferimento all'obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nella fattispecie, sarebbe stato indispensabile che gli agenti verbalizzanti della PolIstrada avessero indicato, ai fini della validità stessa dell'intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità, dato questo che - per stessa ammissione trasparente dalla sentenza qui impugnata - non risultava essere stato riportato nella copia notificata al trasgressore”. Orbene, sul punto, - diceva – “la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione”.

A tale riguardo, aggiunge la Suprema Corte, “la cogenza di tale previsione, è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito - per effetto dell'art. 3 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 - il nuovo comma 6 bis nel testo dell'art. 142 c.d.s., alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.". Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trsporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il primo di tali decreti attuativi - è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare, all'art. 2 (primo comma) che "i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante", aggiungendosi, nello stesso articolo, che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km".

Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, - aggiungono gli ermellini - la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione). In altri termini la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

A tal proposito, sarebbe stato necessario (…) che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità”.

Ebbene, non essendo stata assolto idoneamente questo compito da parte della P.A., non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso de quo


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